Natura giuridica delle misure provvisionali

Caso 221 del 16/07/2009

Quale è la natura giuridica delle misure provvisionali nei vari ambiti del diritto di famiglia?

In una sentenza del 20 novembre 2008* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

A dipendenza del campo di applicazione, le misure provvisionali possono essere delle misure di esecuzione anticipata del merito oppure essere misure definitivamente acquisite.

* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale del Tribunale federale: DTF 135 III 238


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le misure provvisionali adottate a favore di figli maggiorenni sulla base dell'art. 281 CC si distinguono dalle misure provvisionali che regolano la procedura di divorzio (art. 137 CC

Queste ultime sono infatti definitivamente acquisite (cfr. DTF 130 I 347, consid. 3.2; DTF 128 III 121, consid. 3c/bb, pag. 123) e la decisione con cui vengono emanate, dato che costituisce una decisione che mette fine alla procedura cautelare dal profilo processuale e ha un oggetto differente rispetto a quella di merito, costituisce una decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF (DTF 134 III 426, consid. 2.2 e sentenze citate).

Per contro le misure provvisionali decise a favore di un figlio maggiorenne in virtù dell’art. 281 CC sono delle misure di esecuzione anticipata di ciò che è domandato nel merito (DTF 117 II 127, consid. 3c; sentenza TF 5P.409/1996 del 20 dicembre 1996, consid. 4b) ciò che con l'emanazione della decisione di merito implica il conguaglio dei contributi di mantenimento versati a titolo provvisionale; se la procedura di merito viene respinta, i contributi di mantenimento previsti in una eventuale decisione provvisionale devono dunque essere restituiti; la decisione provvisionale alla loro base costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, siccome adottata pendente una procedura di merito e valida per la durata di questa.

Sull'argomento decisione finale e decisione incidentale cfr. anche caso-205.

Per le procedure di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale cfr. caso-164, mentre per le domande di modifica della sentenza di divorzio cfr. caso-129 e DTF 130 I 347.


Data modifica: 16/07/2009

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