Caso 123 del 20/03/2005
Quale è la nazionalità effettiva di una persona che ha più cittadinanze?
In una sentenza del 18 agosto 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se una persona che ha più nazionalità è domiciliata o risiede in uno degli Stati di cui è cittadina, tale legame territoriale deve essere considerato come un indizio di peso, anche se non è il solo decisivo. Fra gli altri elementi importanti possono essere presi in considerazione segnatamente il centro della vita familiare e professionale, il luogo di nascita e di educazione, la lingua, i legami culturali, la religione e l’esercizio dei diritti politici; tali criteri acquisiscono importanza quando una persona con la doppia nazionalità ha la sua residenza abituale, rispettivamente il suo domicilio in uno Stato terzo. Il momento determinante è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Giusta l'art. 61 LDIP cpv.1 e 2 divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero; se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro è domiciliato in Svizzera, si applica il loro diritto nazionale comune, salvo le eccezioni che dovessero essere presenti in applicazione dell'art. 23 cpv. 2 LDIP o art. 15 cpv. 1 LDIP (DTF 118 II 79).
Secondo l'art. 23 cpv. 2 LDIP salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato. Quando i coniugi hanno più nazionalità, ai sensi dell'art. art. 61 LDIP cpv. 2 LDIP avranno una nazionalità straniera comune solo nella misura in cui questa nazionalità risulta essere quella in cui ciascuno di essi ha i legami più stretti (concetto di nazionalità effettiva). Inoltre il momento determinante per accertare se uno solo dei coniugi è domiciliato in Svizzera e se i coniugi hanno una cittadinanza comune è quello dell'inizio della causa e non dell'emanazione della sentenza (DTF 118 II 83, consid. 3, pag. 87).
Per poter dunque determinare quale sia la nazionalità determinante occorre riferirsi a vari criteri, ossia a quelli indicati nella massima della sentenza sopra riportata.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.86/2004, pubblicata su FamPra.ch 1/2005, pag. 131.
(cfr. anche SJ I 2005, n. 11, pag. 169)
Data modifica: 20/03/2005