Nozione di sospensione della vita comune

Caso 45 del 15/10/2001

Quando si può ritenere che due coniugi vivono effettivamente separati ?

In una decisione del 31 ottobre 2000*, per il Gerichtskreis di Tuhn si è posto il seguente problema:

Sospensione della vita comune quando entrambi i coniugi vivono nella stessa casa ? Momento della sospensione della vita comune ai sensi dell'art. 114 CC.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio senza il consenso dell'altro se al momento dell'inoltro della causa (o di sostituzione della richiesta comune a richiesta unilaterale di divorzio) i coniugi sono vissuti separati almeno da quattro anni.
In caso contrario, per ottenere il divorzio il coniuge richiedente dovrà provare l'esistenza di motivi gravi che non gli sono imputabili e che siano tali da non permettergli di esigere ragionevolmente la continuazione del matrimonio.
Definire la data della separazione di fatto risulta di fondamentale importanza laddove un coniuge intende chiedere il divorzio nonostante l'opposizione dell'altro e non esistano motivi sufficientemente gravi da permettergli di ottenerlo a prescindere dal rifiuto dell'altro coniuge.
Nella maggior parte dei casi non vi sono troppi problemi a dimostrare la data della separazione di fatto, siccome al sopraggiungere di problemi coniugali insormontabili i coniugi tendono a separarsi di fatto, ossia uno rimane presso l'abitazione coniugale e l'altro si trasferisce altrove.
Esistono tuttavia dei casi dove la determinazione della data esatta della separazione non è così evidente.
Prendiamo ad es. il caso in cui i coniugi per motivi di lavoro vivono in due luoghi differenti e si ritrovano insieme solo il fine settimana ; oppure quello in cui i coniugi hanno due abitazioni coniugali, quella durante la settimana e quella dei week end ; oppure ancora quella in cui i coniugi vivono separati in casa (due appartamenti nella stessa casa o addirittura utilizzo di locali separati e condivisione di determinati locali comunic, come la cucina e il bagno). Va poi ancora detto che per la determinazione della vita comune il domicilio dal profilo amministrativo non è determinante.
E' evidente che in questi casi è sovrano il principio dell'onere della prova, dove il coniuge richiedente il divorzio sosterrà e dovrà dimostrare la vita separata, mentre l'altro si opporrà sostenendo l'esistenza della vita comune.
Per risolvere la questione, la dottrina ha dato delle definizioni della vita comune: secondo Rumo-Jungo, Die Scheidung auf Klage, AJP 12/1999, pag. 1531) la vita separata consiste nel fatto che i coniugi non sono o non sono più uniti completamente dal profilo corporeo, spirituale ed economico.
Ciò che importa non è dunque l'apparenza di una separazione di fatto (due diverse abitazioni), ma l'inesistenza effettiva di una vita comune dal profilo corporeo, spirituale ed economico : Si capisce subito come sarà difficile, anche se non impossibile, la dimostrazione della separazione laddove i coniugi vivono ancora nello stesso appartamento ; saranno magari i testimoni a riferire, con affermazioni che la pratica dimostra essere sempre un po' di parte, se la vita dei coniugi era quella di separati in casa o unione affettiva nel senso più completo.

* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2001, pag. 551 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista). Per un caso di vita separata sotto lo stesso tetto cfr. FamPra 1/2007, N. 2, pag. 128.

Si rende attenti che dal 1° giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr)
 

Sui criteri validi per definire l’esistenza di una separazione di fatto cfr. sentenza TF 5A_242/2015 del 17 giugno 2015: sussiste una vita separata di fatto dal momento in cui i coniugi non vivono più in una comunione spirituale, corporea ed economica (comunità di tetto, di tavola e di letto). Non è sempre necessaria una separazione fisica, rispettivamente geografica, così come pure questa separazione non sempre, da sola, dimostra la vita separata. Occorre comparare la situazione creatasi rispetto a quella che esisteva durante la vita matrimoniale e la volontà dei coniugi.


Data modifica: 15/10/2001

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