Caso 201 del 01/09/2008
E’ possibile rinunciare alla ripartizione della previdenza professionale in caso di divorzio in un atto di separazione dei beni o in genere in un atto che non sia una convenzione di divorzio?
In una sentenza del 4 febbraio 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Una rinuncia convenzionale alla pretesa relativa alla liquidazione delle prestazioni di uscita previdenziali professionali per convenzione matrimoniale è nulla.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A_623/2007
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza oggetto del presente commento rammenta alcuni principi validi nell'ambito della divisione previdenziale in caso di divorzio.
I coniugi, entrambi cittadini germanici, residenti in Svizzera, avevano sottoscritto in Germania circa un mese prima di sposarsi un contratto matrimoniale sotto forma di atto notarile contemplante tra l'altro la separazione dei beni, la rinuncia reciproca a pretese in merito alla rispettiva previdenza professionale e la regolamentazione alimentare in caso di divorzio. Il matrimonio è stato contratto il 21 marzo 2007 e il marito ha promosso una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale ad inizio 1998; il divorzio è stato da lui introdotto il 23 gennaio 2004; una volta pronunciato è cresciuto in giudicato il 4 marzo 2005. Il marito è stato prepensionato al 1° aprile 2005 a seguito del fatto che l'8 marzo 2005 ha compiuto 62 anni.
Dalla sentenza del Tribunale federale emergono i seguenti concetti giuridici:
- il momento determinante per verificare se applicare l'art. 122 CC o l'art. 124 CC è la data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio: nel caso concreto l'evento assicurativo (prepensionamento) è successivo alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, per cui sarebbe applicabile l'art. 122 CC (v. anche DTF 132 III 401);
- se gli averi previdenziali (parte o tutti) da dividere se trovano all'estero, non è più applicabile l'art. 122 CC bensì l'art. 124 CC;
- la determinazione dell'equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC viene eseguita in due stadi: prima di tutto (primo passo) occorre ricostruire la prestazione di libero passaggio esistente se l'evento assicurativo non si fosse manifestato e successivamente (secondo passo) si deve verificare i bisogni previdenziali effettivi (DTF 129 III 481, consid. 3.4.1, pag. 488);
- relativamente al "secondo passo" il Tribunale federale ha in particolare precisato che se l'evento assicurativo è prossimo al divorzio (nel caso concreto un mese) allora l'equa indennità è praticamente la metà della prestazione di libero passaggio come ai sensi dell'art. 122 CC (DTF 133 III 401, consid. 3.3, pag. 405 e segg.), mentre invece se l'evento assicurativo è subentrato molto prima della pronuncia del divorzio occorre prendere in considerazione principalmente i bisogni previdenziali dei coniugi (DTF 131 III 1, consid. 5 e 6, pag. 7 e segg.);
- per quanto concerne le pretese previdenziali, ai sensi dell'art. 123 cpv. 1 CC è possibile prevederne una rinuncia solo in una convenzione di divorzio; è nullo il contratto che prevede tale rinuncia al di fuori da una convenzione di divorzio, segnatamente se contenuta in un contratto prematrimoniale o matrimoniale. Ciò vale sia per l'applicazione dell'art. 122 CC che dell'art. 124 CC;
- il principio dell'art. 123 cpv. 2 CC (secondo cui il Giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione previdenziale ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio) vale sia per l'art. 122 CC che per l'art. 124 CC;
- i motivi del rifiuto del Giudice alla divisione previdenziale sono solo quelli previsti dall'art. 123 cpv. 2 CC: non vi è spazio per altri motivi (DTF 133 III 497, consid. 4.7, pag. 505).
E' interessante notare come il Tribunale federale nella sentenza in questione abbia affrontato la questione della possibilità di far valere il concetto di abuso di diritto nel caso in cui un coniuge sottoscrive un contratto matrimoniale di rinuncia alle pretese previdenziali in caso di divorzio e poi al momento del divorzio fa valere i suoi diritti previdenziali ai sensi del diritto imperativo: di principio è ammissibile concepire l'abuso di diritto, ma a determinate condizioni (non adempiute nel caso concreto - consid. 4.3 e 4.4).
Rilevo inoltre il fatto che il periodo determinante per il calcolo della suddivisione della prestazione di libero passaggio è quello intercorso tra la data del matrimonio e la data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (o del dispositivo in cui il Giudice pronuncia il divorzio), mentre è irrilevante l'eventuale periodo di separazione durante un matrimonio che risulta puramente formale (DTF 133 III 401, consid. 3.2, pag. 403 e sentenza TF non pubblicata nella raccolta ufficiale 5C.111/2001).
Data modifica: 01/09/2008