Obbligatorietà del tentativo di conciliazione nella procedura di divorzio; assegnazione del termine per presentare la risposta

Caso 289 del 01/07/2012

E' obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio? Quando il giudice deve assegnare il termine per la risposta?

In una sentenza del 12 aprile 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'udienza di conciliazione prevista dall'art. 291 CPC-CH è obbligatoria. La legge non indica la possibilità di poter assegnare alla parte convenuta un termine per la risposta prima dell'udienza di conciliazione. Il vero scambio degli allegati dovrà avvenire dopo tale udienza.

 

Sentenza TF 5A_871/2011 (destinata a pubblicazione nella raccolta ufficiale)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


In data 28 gennaio 2011 il marito ha inoltrato una procedura unilaterale di divorzio, chiedendo la fissazione dell'udienza di conciliazione. Ricevuta la petizione di divorzio, il Tribunale ha fissato alla moglie un termine per presentare la risposta. Tale procedere è stato contestato dal marito, il quale ha richiesto la fissazione immediata dell'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 291 CPC-CH, ciò che il Tribunale ha rifiutato, indicando segnatamente che il marito aveva presentato la petizione con una breve motivazione e quindi si giustificava l'assegnazione del termine per la risposta alla controparte.

Dopo l'istanza di ricorso cantonale, le questioni sono approdate al Tribunale federale; si tratta di valutare:

1) se ricevuta la petizione unilaterale di divorzio occorra dar seguito ad un'udienza di conciliazione e in caso affermativo;
2) se si giustifica la preliminare assegnazione alla controparte del termine per la risposta.

Orbene, relativamente al punto 1) occorre indicare che l'udienza di conciliazione è prevista esplicitamente dall'art. 291 cpv. 1 CPC-CH; non vi sono né eccezioni, né il giudice può valutare se darvi seguito o meno. L'esperimento di conciliazione è semplicemente obbligatorio. Il Tribunale federale ha tuttavia lasciato indecisa la questione a sapere in quali casi possano esservi eccezioni (consid. 3.1.5 alla fine).

Per quanto riguarda il punto 2) occorre precisare che l'art. 290 CPC-CH permette di presentare l'azione di divorzio anche senza motivazione, oppure con una motivazione completa o anche con solo una motivazione sommaria. La legge non indica esplicitamente l'assegnazione di un termine per la risposta o delle osservazioni da presentare prima dell'udienza di conciliazione. Dall'art. 291 cpv. 3 CPC-CH deriva piuttosto che il vero scambio degli allegati deve aver luogo al più presto una volta esperita l'udienza di conciliazione. Ciò vale anche nel caso in cui la petizione di divorzio è motivata, dato che l'attore potrà ancora completarla. Nulla vieta comunque alla parte convenuta di presentare una propria spontanea presa di posizione alla petizione di divorzio prima dell'udienza di conciliazione, ma il vero scambio degli allegati dovrà avvenire comunque dopo tale udienza. 


Data modifica: 01/07/2012

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