Caso 410 del 16/09/2017
Il coniuge debitore può ottenere una riduzione dei suoi obblighi alimentari qualora abbia ridotto le sue risorse reddituali in modo malevolo?
In una sentenza del 2 maggio 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se il coniuge debitore riduce in modo malevolo il proprio reddito, la riduzione del contributo alimentare a favore del (l’ex)coniuge è esclusa, anche se la perdita di guadagno risulta irrimediabile.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 22 marzo 2013 il marito ha promosso un’azione unilaterale di divorzio. Pendente causa, con decisione giudiziaria del 1° maggio 2013, è stata regolamentata la vita separata e previsti in particolare determinati contributi alimentari a carico del marito. Nel corso della procedura egli ha chiesto la riduzione del contributo alimentare muliebre a seguito del fatto di essere rimasto senza lavoro. Le istanze cantonali hanno ridotto parzialmente il contributo alimentare a favore della moglie. La moglie ha dunque presentato ricorso al Tribunale federale ed il gravame è stato accolto.
La censura centrale è quella di valutare se sia giustificato ridurre il contributo alimentare nel caso in cui il debitore alimentare abbia volutamente ed in modo malevolo ridotto il proprio reddito.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale per calcolare i contributi alimentari occorre considerare il reddito effettivo del coniuge debitore. Se tuttavia le entrate non sono sufficienti per garantire le necessità dei coniugi, si può considerare un reddito ipotetico e ciò a condizione che possa essere ragionevolmente esatto e che sia possibile conseguirlo (DTF 137 III 118, consid. 2.3). Precedentemente il Tribunale federale considerava che se il debitore alimentare peggiorava in modo volontario e malevolo la propria situazione reddituale, non gli si poteva più computare un reddito ipotetico se non era in grado di conseguirlo (DTF 128 III 4).
Facendo un paragone con la giurisprudenza applicabile ai casi in cui è chiesta l’assistenza giudiziaria (aiuto che viene negato in caso di abuso di diritto), il Tribunale federale ha cambiato la propria prassi - per altro criticata da parte della dottrina - e previsto che qualora il coniuge debitore del contributo alimentare riduce il proprio reddito con l’intenzione di nuocere il creditore, la riduzione del contributo di mantenimento deve essere esclusa e ciò anche nel caso in cui egli non sia più in grado di ricuperare la capacità reddituale precedente.
Nel caso concreto, nell’ambito del divorzio molto contenzioso, il marito aveva minacciato più volte di cessare il pagamento degli alimenti per privare la moglie dei mezzi finanziari e inoltre ha abbandonato un lavoro ben remunerato in qualità di direttore finanziario, subendo anche varie esecuzioni e una condanna per infrazioni all’integrità sessuale e fisica. Nonostante il suo datore di lavoro fosse a conoscenza di ciò, lo stesso aveva deciso di non licenziarlo, decisone presa invece dal marito. Anche se nella fattispecie sarà molto difficile per il marito ritrovare un lavoro con lo stesso reddito, in applicazione di questa nuova giurisprudenza il Tribunale federale ha respinto la richiesta di modificare l’ammontare del contributo alimentare visto il comportamento malevolo e quindi manifestamente abusivo del coniuge debitore.
Per il caso di una riduzione volontaria della sostanza con l'intento di danneggiare la famiglia ed il computo di un reddito ipotetico di tale sostanza anche se non è più possibile ricostituirla cfr. JdT 2021 III 191 (sentenza del Tribunale d'appello del Canton Vaud, CACI 15 settembre 2021/447).
Data modifica: 02/03/2022