Obbligo alimentare per i figli nati da differenti matrimoni e l’ex coniuge

Caso 237 del 15/03/2010

Qualora, pronunciato il divorzio, un coniuge si risposa e dall'unione coniugale nascono altri figli, come vengono calcolati i vari contributi alimentari, segnatamente a favore dei figli di primo e secondo letto e a favore della ex moglie?

In una sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La disponibilità economica di una persona sposata si determina in base al metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Dovendosi accertare la disponibilità economica di un genitore nei confronti di figli avuti da matrimoni diversi (o di figli avuti dal matrimonio e fuori dal matrimonio), il metodo di calcolo predetto va adattato, mettendo sullo stesso piano i figli minorenni di quel genitore e, dandosene il caso, l'ex coniuge.

Sentenza 11.2009.65 del 3 marzo 2010.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto siamo in presenza di due ex coniugi, i quali hanno avuto all'epoca del matrimonio un figlio; dopo il divorzio il marito si è risposato e con la nuova moglie ha avuto due altri figli. All'epoca della sentenza di divorzio il marito si è obbligato a versare alla ex moglie un contributo alimentare per sé e per il figlio minorenne. Con il nuovo matrimonio e la nascita di altri due figli si è dunque posto il problema del calcolo dei contributi alimentari a favore della ex coniuge e il figlio di primo letto, tenuto conto degli oneri della nuova economia domestica del marito.

Il Tribunale d'appello ha indicato che la disponibilità economica di una persona sposata si determina in base al metodo di calcolo abitualmente adottato dalla Prima Camera Civile del medesimo Tribunale, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà.

Occorre quindi procedere con il calcolo del reddito e del fabbisogno minimo degli attuali coniugi. A ciascun coniuge pertoccherà l'eccedenza. Facciamo dunque un esempio concreto (le cui cifre, per praticità dell'esempio, differiscono dai dati effettivi contenuti  nella sentenza qui commentata):

- reddito del marito: CHF 10'600.00 (con assegni famigliari di base)
- reddito dell'attuale moglie: CHF 0.00 (si occupa della cura e custodia dei figli comuni, in tenera età)
- fabbisogno famigliare (compreso quello dei figli comuni): CHF 7'500.00
- eccedenza: CHF 2'500.00
- metà eccedenza: CHF 1'250.00

Il marito disporrebbe così di un importo di CHF 1'250.00 mensili da destinare al mantenimento della ex moglie e del figlio minorenne di primo letto. A questo proposito evidenzio che la ex moglie beneficia di un contributo alimentare di cui alla sentenza di divorzio di CHF 1'100.00 mensili, mentre il figlio ha un fabbisogno di CHF 1'400.00 mensili. Di conseguenza la cifra di CHF 1'250.00 mensili non è sufficiente per mantenere la ex moglie e il figlio di primo letto. Dedicare loro solo la cifra di CHF 1'250.00 mensili complessivi privilegerebbe la copertura del fabbisogno in denaro dei figli di secondo letto, mentre nei confronti di un medesimo genitore il fabbisogno di figli comuni non è prioritario rispetto a quello di figli non comuni. Anzi, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale i figli minorenni che hanno un padre (o una madre) comune hanno diritto nei confronti di lui (o di lei) a un identico livello di vita e a contributi di mantenimenti proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291, consid. 3b/bb e DTF 116 II 114, consid. 4a).
Dovendosi accertare la disponibilità economica di un genitore nei confronti di figli avuti da matrimoni diversi (o di figli avuti dal matrimonio e fuori dal matrimonio), il metodo di calcolo predetto va adattato, mettendo sullo stesso piano i figli minorenni di quel genitore (cfr. sentenza 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 11; inc. 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid, 12 e 13).
Non solo, sul medesimo piano va posto - dandosene il caso - l'ex coniuge, il cui contributo alimentare non va postergato a quello per i figli minorenni (DTF 128 III 415 in alto).
I contributi alimentari per figli maggiorenni vanno per contro posposti, in ogni caso, a quelli per i figli minorenni (comuni o non comuni) e per l'ex coniuge (DTF 132 III 211 consid. 2.3).

Quindi, nel caso concreto occorre rifare i calcoli prendendo in considerazione il fabbisogno famigliare (quello della nuova coppia) senza calcolare il contributo alimentare a favore dei figli comuni e togliendo dal reddito del marito gli eventuali assegni famigliari (AF) di base, che andranno aggiunti in un secondo tempo. Ecco dunque il calcolo:

- reddito del marito: CHF 10'000.00 (senza AF)
- reddito dell'attuale moglie: CHF 0.00
- fabbisogno famigliare (senza quello dei figli comuni): CHF 5'000.00
- eccedenza: CHF 5'000.00
- metà eccedenza: CHF 2'500.00

Con la sua mezza eccedenza (CHF 2'500.00 mensili) il marito deve così provvedere al fabbisogno in denaro del figlio di primo letto (CHF 1'450.00 mensili), a metà del fabbisogno in denaro dei due figli di secondo letto (CHF 600.00 + CHF 500.00 mensili) e al contributo alimentare a favore della ex moglie (calcolato a suo tempo nella sentenza di divorzio) di CHF 1'100.00 mensili. La seconda moglie del marito dal canto suo deve provvedere con la sua mezza eccedenza a metà del fabbisogno in denaro dei figli comuni (sempre CHF 600.00 + CHF 500.00 mensili).

Ora, dai calcoli di cui sopra si evince che il marito non ha però risorse economiche sufficienti per onorare tutti gli obblighi di mantenimento (complessivi CHF 3'650.00 mensili), la somma a sua disposizione (CHF 2'500.00 mensili) va dunque ripartita proporzionalmente fra i beneficiari come segue, tenuto conto del seguente coefficiente: 0.6849, coefficiente che si ottiene facendo CHF 2'500.00 : CHF 3'650.00.

- a favore della ex moglie: CHF 1'100.00 x 0.6849 = CHF 753.40 arr.
- a favore del figlio di primo letto: CHF 1'450.00 x 0.6849 = CHF 993.15 + AF arr.
- a favore dei due figli di secondo letto, rispettivamente CHF 600.00 x 0.6849 = CHF 410.95 + AF arr. e CHF 500.00 x 0.6849 = CHF 342.45 + AF arr.

Da notare infine che nel caso concreto il figlio di primo letto è divenuto ad un certo punto maggiorenne, con la conseguenza che non è stato più considerata nei calcoli di cui sopra, dovendosi consacrare la disponibilità di CHF 2'500.00 mensili (nella misura del necessario) al pieno mantenimento della ex moglie (CHF 1'100.00 mensili) e dei figli di secondo letto, ancora minorenni (CHF 600.00 + CHF 500.00 mensili); la parte rimanente, ossia CHF 300.00 mensili non va necessariamente e direttamente destinata al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, dato che occorre verificare se sono adempiute le condizioni per obbligare i suoi genitori al suo mantenimento (oltre tutto per il suo mantenimento il fabbisogno minimo dei genitori andrebbe aumentato del 20% - cfr. ad es. cfr. DTF 118 II 97, sentenza TF dell'8 maggio 2003, 5C.5/2003).

 Sul computo degli assegni famigliari per il calcolo cfr. tuttavia caso-291, in fine.


Data modifica: 15/03/2010

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