Obbligo di informazione dei coniugi a livello internazionale

Caso 181 del 14/10/2007

Il Tribunale straniero con una domanda di assistenza giudiziaria può richiedere al Tribunale svizzero le informazioni necessarie ad appurare lo stato della sostanza dei coniugi in Svizzera?

In una sentenza del 12 febbraio 2007*, il Tribunale Federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell'ambito di un divorzio all'estero, il Tribunale straniero con una domanda di assistenza giudiziaria può di principio richiedere al Tribunale svizzero tutte le informazioni necessarie ad appurare lo stato della sostanza dei coniugi in Svizzera. In quest'ambito rientrano anche le informazioni sui conti bancari esistenti dei coniugi.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'ambito di un divorzio all'estero, il Tribunale straniero con una domanda di assistenza giudiziaria può di principio richiedere al Tribunale svizzero tutte le informazioni necessarie ad appurare lo stato della sostanza dei coniugi in Svizzera. In quest'ambito rientrano anche le informazioni sui conti bancari esistenti dei coniugi. La base legale è l'art. 170 CC, di cui abbiamo già detto nei seguenti casi: caso-015, caso-028 e caso-109. A livello internazionale occorre tuttavia verificare se sono adempiute le condizioni della Convenzione sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale.
Secondo l'art. 11 di tale Convenzione la domanda di assistenza giudiziaria non deve essere eseguita, quando concerne una persona che secondo l'ordinamento giuridico dello Stato richiedente o dello Stato richiesto ha il divieto di deporre o il diritto di rifiutarsi di deporre. In Svizzera non è certo il caso per i coniugi in procedura di divorzio, separazione coniugale o di misure a protezione dell'unione coniugale.
Neppure il segreto bancario svizzero rappresenta un motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria, per cui l'art. 47 LBCR (Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio - Legge sulle banche, LBCR) non si applica. Infatti, l'obbligo di informazione dei coniugi prevale sul segreto bancario.

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5P.423/2006.

Per una sentenza più recente cfr. sentenza TF 5A_566/2016 del 2 febbraio 2017.


Data modifica: 14/10/2007

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