Caso 387 del 02/10/2016
Quando nasce un bambino fuori dal matrimonio, l’Autorità Regionale di Protezione è obbligata ad istituire una curatela di rappresentanza per la ricerca di paternità?
In una sentenza del 15 luglio 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il bambino ha diritto di far stabilire la paternità: la conoscenza della sua ascendenza è un elemento importante per lo sviluppo della sua personalità. La decisione non può essere lasciata a libera disposizione della madre.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
In data 3 giugno 2015 è nata una figlia al di fuori di un matrimonio. La madre si rifiuta di comunicare il nome del padre “per dei motivi strettamente personali”, dicendosi inoltre in grado di poter mantenere sua figlia e curarsi di lei.
L’Autorità Regionale di Protezione (in seguito “ARP”) non pensandola allo stesso modo istituisce una “curatela di rappresentanza per la paternità e gli alimenti” ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, nomina un curatore e ne definisce i compiti. L’autorità di ricorso conferma la decisione e la madre ricorre al Tribunale federale.
Fino al 30 giugno 2014 l’art. 309 cpv. 1 CC prevedeva che l’autorità di protezione dei minori, a richiesta della nubile gravida o tosto che fosse informata del parto, doveva nominare al nascituro o all’infante un curatore che provvedesse all’accertamento della filiazione paterna e consigliasse e assistesse la madre nel modo richiesto dalle circostanze. Dal 1° luglio 2014, con l’entrata in vigore delle nuove normative sull’autorità parentale congiuntala, tale norma è stata abrogata. Ma nello stesso tempo l’art. 308 cpv. 2 CC è stato precisato nel senso che l'autorità di protezione dei minori può istituire una curatela e conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. Da tale nuova norma risulta che in caso di nascita di un bambino al di fuori di un matrimonio una curatela per stabilire la filiazione paterna deve essere istituita solo se necessaria. Conformemente all’art. 307 cpv. 1 CC ciò è il caso quando il bene del figlio è minacciato e i genitori (in casu la madre) non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi.
E’ chiaro che il bene del bambino non si limita a soddisfare i suoi soli bisogni materiali, ma comprende tutto ciò che è atto a favorire e a proteggere il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 302 cpv. 1 CC). Da sola una eventuale buona situazione professionale e finanziaria della madre (non sposata) non esclude quindi la possibilità di istituire una curatela per la ricerca della paternità.
Orbene, nel caso concreto, a parte che la situazione economica della madre - in particolare il suo stipendio di CHF 3’600.00 mensili netti - non è certo così buona come pretende, la sua opposizione alla nomina di un curatore per la ricerca della paternità è di pregiudizio ai diritti di sua figlia di poter beneficiare un contributo alimentare che possa essere fissato tenendo in considerazione anche le risorse economiche del padre (art. 285 cpv. 1 CC), dato che il rapporto giuridico di filiazione è necessario per l’obbligo alimentare (art. 276 CC; DTF 129 III 646, consid. 4.1). Ma non solo, se l’obbligo alimentare può essere anche pattuito solo contrattualmente con il padre biologico, se tale obbligo non si fonda su una decisione giudiziaria (art. 80 LEF) o una convenzione ratificata dall’ARP (art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF in relazione con l’art. 287 cpv. 1 CC), esso non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sulla pertinenza di un tale titolo cfr. DTF 111 II 2, consid. 2a). Infine, dato che la qualità di “discendente” (art. 457 CC e art 471 cifra 1 CC) è connessa alla nozione giuridica di famiglia (DTF 134 III 467, consid. 2 e citazioni), la qualità di erede legale del bambino sarebbe compromessa senza un legame di filiazione paterna.
Il bambino ha diritto di far stabilire la paternità (cfr. anche art. 8 § 1 CEDU e art. 119 cpv. 2 Cst.; DTF 134 III 241 con citazioni): la conoscenza della sua ascendenza è un elemento importante per lo sviluppo della sua personalità. La decisione non può essere lasciata a libera disposizione della madre.
Spetterà poi al curatore nominato dall’ARP, con il consenso di quest’ultima (art. 416 cifra 9 CC), valutare se eccezionalmente rinunciare all’azione di paternità qualora tale rinuncia sia nell’interesse del minore (e non dei suoi genitori).
Quindi la decisione dell’ARP si rivela adeguata e sancisce il diritto del bambino di far constatare il legame di filiazione paterna e tutela i suoi interessi patrimoniali. Sarà in seguito il curatore, in base agli elementi a sua disposizione, ad esaminare se stabilire la filiazione paterna sia nell’interesse del minore, senza con ciò impedire al minore stesso, dal momento in cui sarà capace di discernimento, di procedere lui stesso.
Data modifica: 02/10/2016