Obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare

Caso 245 del 01/08/2010

In caso di ridotte risorse di reddito dei coniugi, si può pretendere che erodano la sostanza per il mantenimento della famiglia?

In una sentenza del 1° marzo 2007 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Qualora le entrate dei coniu­gi siano insufficienti a coprire i fabbisogni familiari, il debitore può essere tenuto a intaccare la propria sostanza anche durante il matrimonio, a condizione che le particolarità del caso giustifichino una scelta del genere e che il debitore non sia in età avanzata; l’obbligo di consumare sostanza propria dipende anche, in ultima analisi, dall’entità del patrimonio e dalla durata del provvedimento.

Sentenza I CCA 11.2006.29


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza in questione non è recente, ma ha il pregio di affrontare la questione concernenete il consumo della sostanza per il mantenimento della famiglia nel caso in cui le risorse di reddito dei coniugi siano insufficienti a coprirne il relativo fabbisogno.

Accertato che con il proprio margine disponibile il marito non era in grado di sopperire interamente ai fabbisogni di moglie e figli, il primo Giudice ha ritenuto che l'ammanco potesse essere colmato attingendo ai risparmi; in particolare ha fissato i contributi per moglie e figli a un ammontare pari ai rispettivi fabbisogni.
Nel caso specifico risulta che all'inizio della causa il marito disponeva di una sostanza attorno ai CHF 300'000.00.

Sulla questione di sapere se e in che misura il mantenimento della famiglia vada garantito – in mancanza di redditi sufficienti – con prelievi dalla sostanza del debitore, non v'è unità di dottrina né di giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.1, menzionata in: FamPra.ch 7/2006 pag. 939; sentenza del Tribunale federale 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 6, menzionata in: FamPra.ch 3/2002 pag. 806). La dottrina am­mette, in linea generale, il consumo di sostanza quando le entrate familiari sono insufficienti a coprire i fabbisogni minimi dei coniugi (Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 158 n. 03.109; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 22 ad art. 163 CC e n. 19a ad art. 176 CC; Bräm: in Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 163 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 176; Vetterli, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 31 ad art. 176 CC; sull'art. 125 CC: Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Schei­dungsrecht, Zurigo 1999, n. 54 ad art. 125 CC; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 24 ad art. 125 CC).
Sugli altri presupposti le opinioni divergono.
Certo è che l'obbligo di attingere alla sostanza non deve comportare trasferimenti di capitali suscettibili di anticipare la liquidazione del regime dei beni (cfr. DTF 114 II 32). Tale eventualità, nondimeno, si verifica solo qualora il contributo alimentare ecceda il fabbisogno minimo del coniuge creditore, sicché questi possa accumulare risparmi (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.4).

Nel caso in esame il Segretario assessore si è limitato a commisurare i contributi mensili al fabbisogno di madre e figli. L'ipotesi di eventuali risparmi è quindi estranea alla fattispecie.

D'altro lato è vero che il debitore può essere tenuto – dandosene gli estremi – a consumare sostanza propria per contribuire al mantenimento del coniuge dopo il divorzio, sempre che un obbligo analogo sia imposto anche al creditore, ove abbia sostanza (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Non solo: qualora le entrate dei coniu­gi siano insufficienti a coprire i fabbisogni familiari, il debitore può essere tenuto a intaccare la propria sostanza anche durante il matrimonio, a condizione che le particolarità del caso giustifichino una scelta del genere e che il debitore non sia in età avanzata (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006 con rinvio a Vetterli loc. cit.). Per converso va dato atto che il creditore alimentare non ha un diritto assoluto alla copertura del proprio fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale appena citata, consid. 3.3.5).

L'obbligo di consumare sostanza propria sembra dipendere, in ultima analisi, dall'entità del patrimonio e dalla durata del provvedimento (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 03.110). Prospettabile per un breve lasso di tempo (Bräm, op. cit., n. 104 ad art. 163 CC) o a titolo provvisorio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19a ad art. 176 CC), esso va ammesso con estremo riserbo dopo l'età pensionabile se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali (Vetterli, loc. cit.; Geiser, loc. cit.) e non entra in linea di conto ove gli elementi del patrimonio siano difficilmente realizzabili (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtliche Unterhaltspflichten in: AJP 1993 pag. 904).


Data modifica: 01/08/2010

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