Obbligo per le coppie conviventi di sottoscrivere un contratto di mantenimento per i figli

Caso 281 del 01/03/2012

Esiste l’obbligo per le coppie conviventi non coniugate di sottoscrivere dinanzi all’autorità tutoria un contratto di mantenimento per i figli nati dalla loro relazione?

In una sentenza del 14 febbraio 2012 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Ove il figlio di una donna non sposata sia stato riconosciuto dal padre, l’autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l’art. 208 cpv. 2 CC, incaricandolo di far valere in giudizio i diritti del figlio. Anche il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti di entrambi i genitori.


Sentenza I CCA 11.2008.69


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La situazione di fatto è la seguente:

  • coppia eterosessuale non coniugata;
  • figlio nato dalla loro relazione;
  • il padre riconosce il figlio;
  • la Commissione Tutoria Regionale (CTR) scrive ai genitori indicando che se non verrà sottoscritto un contratto per l'obbligo alimentare, avrebbe nominato un curatore per salvaguardarne il diritto al mantenimento;
  • i genitori non si sono dichiarati disposti a sottoscrivere il contratto per l'obbligo alimentare;
  • la CTR ha proceduto alla nomina del curatore;
  • i genitori hanno impugnato la decisione all'Autorità di ricorso (l'Autorità di Vigilanza sulle Tutele): la decisione della CTR è stata confermata;
  • i genitori hanno dunque impugnato in seconda istanza la decisione (al Tribunale d'appello): il ricorso loro è stato respinto;
  • la decisione del Tribunale d'appello ad oggi non è ancora cresciuta in giudicato.

 

Giusta l'art. 309 cpv. 1 CC, l'autorità tutoria, a richiesta della donna nubile gravida o tosto che sia informata del parto, nomina al nascituro o all’infante un curatore che provveda all’accertamento della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle circostanze. Di regola il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al mantenimento, nel qual caso ci si trova di fronte a una curatela combinata (art. 308 CC e 309 cpv. 2 CC), sicché il curatore può promuovere un'azione di paternità combinata con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 2 CC).

Poco importa che la madre nubile viva sola o in concubinato: la curatela di paternità va designata per legge "tosto che l'autorità tutoria sia informata del parto". Il concubinato della madre non garantisce al figlio gli stessi diritti che ha il figlio di genitori sposati (a cominciare dalla presunzione di paternità secondo gli artt. 255 e segg. CC).

Se il figlio di una donna non sposata è stato riconosciuto dal padre, l'autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari, invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore "di mantenimento"). Il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere un contratto di mantenimento, giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di lei, ma di entrambi i genitori. Anche il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al mantenimento nei confronti di entrambi i genitori.
Se i genitori  dovessero separarsi il figlio si troverebbe anche in questi casi svantaggiato rispetto a un figlio di genitori sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice interviene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria (art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi i contributi alimentari (DTF 111 II 6, consid. 6b).
Nel caso concreto i genitori, conviventi, si sono rifiutati di sottoscrivere un contratto di mantenimento invocando la loro privatezza, la difesa della loro personalità e la parità di trattamento nei confronti di coppie sposate ... ma sulla protezione del figlio non hanno speso una parola. Eppure il figlio ha un suo diritto proprio al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo della madre (per quanto facoltosa possa essere), e va debitamente protetto nel caso in cui i genitori si separino.


Data modifica: 01/03/2012

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