Caso 159 del 16/10/2006
Quale è la tariffa oraria minima applicabile nell’ambito di procedure giudiziarie in cui lo Stato accoglie l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio?
In una sentenza del 6 giugno 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Una normativa che prevede quale indennità la sola copertura delle spese dell’avvocato è contraria alla Costituzione federale.Una tariffa oraria di CHF 150.00 copre di regola unicamente i costi propri dell’avvocato. Di principio, tenuto conto della media svizzera, può essere ammessa un’indennità minima di CHF 180.00 orari, oltre IVA.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione tratta di un ricorso di diritto pubblico presentato da due avvocati del Canton Argovia, i quali hanno impugnato il decreto del Gran Consiglio concernente la quantificazione degli onorari degli avvocati nell'ambito dei mandati in cui è concessa l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, per cui l'indennità prevista è stata quantificata in CHF 150.00 orari.
Va ricordato che secondo l'art. 12 lett. g) della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, l'avvocato è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto. Per la remunerazione di tali mandati il Tribunale federale specifica che non si può prevedere unicamente un'indennità simbolica o addirittura neppure quella (non si può pretendere un cosiddetto "nobile officium" da parte dell'avvocato a favore della persona bisognosa). In passato il Tribunale federale ha indicato che l'avvocato d'ufficio ha per lo meno diritto ad un onorario adeguato che copra almeno i suoi costi (cfr. DTF 122 I 1, consid 3a, pag. 2). I Cantoni prevedono di regola un'indennità oraria ridotta per gli avvocati d'ufficio; ad es. nel Cantone Ticino il patrocinatore designato nell'ambito della concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio ha diritto al 70% dell'onorario previsto dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 6 cpv. 2 Lag). Questa prassi di riduzione dell'onorario, largamente diffusa nei Cantoni, è stata giudicata valida dal Tribunale federale (DTF 122 I 1, consid. 3a, pag. 3 e rimandi).
La violazione del principio costituzionale del divieto dell'arbitrio (art. 9 della Costituzione Federale) è data se l'indennità assegnata all'avvocato non copre le sue spese. Tuttavia nella sentenza qui trattata il Tribunale federale si è spinto oltre e ha ha considerato non adeguata un'indennità assegnata all'avvocato d'ufficio che copra solo le sue spese (in applicazione degli art. 9 e indirettamente art. 27 della Costituzione federale). Un'indennità di CHF 150.00 orari, che copre unicamente le spese dell'avvocato, nel senso dei suoi propri costi, è dunque insufficiente ed è considerata arbitraria. Si giustifica di principio ammettere un'indennità di CHF 180.00 orari, oltre IVA (e naturalmente oltre spese e sborsi); un adeguamento della cifra era già stato preso in considerazione nella sentenza DTF 131 V 153, consid. 7 dal Tribunale federale delle assicurazioni, il quale aveva giudicato adeguato un importo di CHF 200.00 orari, oltre IVA.
Non vi sono dunque motivi per scendere al di sotto dei CHF 180.00 orari, oltre IVA, soprattutto nei casi in cui l'avvocato in questione assume un gran numero di mandati in cui è prevista l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio.
Per il Canton Ticino, in cui la prassi delle Preture è quella di prevedere di regola un onorario orario di CHF 154.00 (CHF 220.00 ridotti al 70%), non vi sono più motivi per mantenere la cifra in questione, dato che il Tribunale federale la riterrebbe arbitraria, per cui va adeguata ad almeno CHF 180.00 orari. In una sentenza del 17 gennaio 2007 il Tribunale federale ha precisato che tale tariffa di CHF 180.00 orari vale per lo meno a partire dal 2003 (cfr. sentenza del TF 5P.438/2006).
* Sentenza pubblicata in DTF 132 I 201
Data modifica: 16/10/2006