Pagamento della cassa pensioni – firma falsa del coniuge

Caso 97 del 01/02/2004

Quale è la responsabilità della cassa pensioni nel caso in cui un coniuge riesce ad ottenere delle prestazioni dalla medesima, le quali esigono il consenso della moglie, producendo un documento che riporta la firma falsa della moglie?

In una sentenza del 10 ottobre 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per verificare la responsabilità di una cassa pensioni che versa delle prestazioni in base ad un consenso del coniuge che si rivela essere stato dato con una firma falsa, occorre esaminare il dovere di diligenza dell’istituto previdenziale. Nel caso in cui tale dovere sia rispettato, alla parte danneggiata non è dovuto alcun risarcimento.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Giusta l'art. 15 LFLP l'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se lascia definitivamente la Svizzera, comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi. Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge.
Orbene, nel caso concreto il marito (nel frattempo deceduto) aveva ottenuto il pagamento in contanti della prestazione di uscita informando la cassa pensioni dell'inizio di una propria attività lucrativa indipendente, producendo tra l'altro un documento attestante il consenso della moglie.
Da una perizia calligrafica esperita in corso di causa è risultato che la firma della moglie era falsa.
Dall'istruttoria è inoltre emerso che la cassa pensioni non conoscesse la firma della moglie e alla richiesta del marito di ottenere la prestazione d'uscita in contanti si è limitata ad esaminare gli atti prodotti dal medesimo in merito alla sua attività indipendente. Sulla firma della moglie non ha fatto particolari esami, se non quello di verificare che vi fosse.
Il marito era una persona conosciuta alla cassa pensioni e per parecchi anni ha rivestito la posizione di vicedirettore della banca in cui lavorava con una buona referenza e con un ruolo di responsabilità nei confronti della cassa pensioni. Quest'ultima poteva dunque contare sulla sua serietà e del fatto che non si sarebbe reso colpevole di un reato penale. Da ciò il Tribunale federale deduce che alla cassa pensioni non può essere addebitata alcuna responsabilità, nel senso che non ha violato il proprio dovere di diligenza, per cui la moglie non può pretendere alcun risarcimento.
Il Tribunale federale evidenzia comunque che un tale agire dopo la circolare no. 51 del 22 giugno 2000 dell'UFAS sugli abusi passati non sarebbe più considerato diligente da parte della cassa pensioni nel caso in cui non le sia nota la firma della moglie.
Da ciò si può dedurre che la legge non impone alla cassa pensioni di ottenere una firma legalizzata per la richiesta di prestazioni (come ad es. il pagamento in contanti), per cui un marito buon imitatore della firma della moglie potrebbe ancora farla franca a scapito della medesima.

* Sentenza pubblicata nella Raccolta Ufficiale del Tribunale federale: DTF 130 V 103.
Sentenza pubblicata in FAMPRA 2/2004, pag. 441, con nota delle avv. Katerina Baumann e Margareta Lauterburg, Berna


Data modifica: 01/02/2004

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