Partecipazione al plusvalore dei beni propri relativamente all’acquisto di un bene in comproprietà

Caso 351 del 01/03/2015

E' corretto far beneficiare del plusvalore congiunturale anche i beni propri serviti per l'acquisto di un bene immobile in comproprietà?

In una sentenza del 20 novembre 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Al momento della liquidazione del regime matrimoniale occorre calcolare il plusvalore congiunturale e ripartirlo sulle differenti masse che hanno contribuito all'acquisto del fondo.

 

Sentenza TF 5A_621/2013, pubblicata in DTF 141 III 53


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 1° dicembre 1995. Sottostanno al regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti. Hanno avuto due figli, nati rispettivamente nel 1996 e nel 1998.
Nel 2001 i coniugi hanno acquistato in comproprietà, in ragione di 1/2 ciascuno, un'abitazione per un prezzo di CHF 687'000.00, finanziato con CHF 140'000.00 di beni propri del marito, CHF 42'000.00 di acquisti sempre del marito e CHF 505'000.00 di ipoteca.

Si sono separati nel 2008 e il 22 dicembre 2010 il marito ha inoltrato una procedura unilaterale di divorzio.

Nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale i giudici cantonali si sono riferiti alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 138 III 150 e hanno deciso la messa in vendita della casa, suddividendo il ricavato tra i coniugi nel senso che dal prezzo di compravendita dovevano essere dedotti i costi di vendita, l'ammontare dell'ipoteca e il rimborso al marito dell'importo di CHF 182'000.00 (CHF 140'000.00 + CHF 42'000.00) per i giudici di prima istanza, rispettivamente di soli CHF 140'000.00 per i giudici di seconda istanza cantonale.

Il marito ha ricorso al Tribunale federale evidenziando che la sentenza citata dai giudici cantonali pubblicata in DTF 138 III 150 (v. anche caso 296) contraddirebbe il metodo di calcolo indicato dallo stesso Tribunale federale nella sentenza precedentemente pubblicata in DTF 131 III 252 (v. anche caso 135). Infatti, secondo il ricorrente, con il metodo di calcolo indicato dai giudici cantonali i suoi beni propri (pari a CHF 140'000.00) non beneficerebbero di alcun plusvalore congiunturale di cui sarà oggetto l'immobile al momento della vendita.

Innanzi tutto è interessante notare come il Tribunale federale abbia considerato la tesi sollevata dal ricorrente per la prima volta in sede federale una questione di diritto e pertanto, tenuto conto che il diritto viene applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ha comunque considerato la censura ammissibile. Diverso è stato il ragionamento sull'importo richiesto, laddove l'interdizione della reformatio in pejus impedirà di attribuire al marito un importo superiore rispetto a quanto fatto valere in prima sede cantonale.

Altro aspetto che per il Ticino riveste un certo interesse, trattato in un'altra parte della sentenza (cfr. consid. 4.2.1), è la considerazione del Tribunale federale secondo cui per il calcolo del contributo di mantenimento a favore dei figli, dato che il reddito dei coniugi supera i CHF 20'000.00 mensili, si giustifica basarsi sulle tabelle di Zurigo: ricordiamo come la giurisprudenza cantonale ticinese ritiene per contro le tabelle di Zurigo una buona base di riferimento in presenza redditi medio-bassi ... (cfr. ad es. RTiD II 2007, N. 62c). 

Nel merito della questione, vale a dire quella di sapere se sia o meno corretto far beneficiare del plusvalore congiunturale anche i beni propri del marito, il Tribunale federale ha ammesso la contraddizione tra le sue due sentenze, entrambe pubblicate (DTF 131 III 252 e DTF 138 III 150), e ha dunque deciso di risolvere tale contraddizione.

L'art. 206 cpv. 1 CC indica che se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato; l'art. 206 cpv. 3 CC precisa che i coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.
Nel caso concreto occorre dunque determinare se l'immobile acquistato in comproprietà in ragione di 1/2 ciascuno dai coniugi in regime ordinario della partecipazione agli acquisti, dà diritto anche per la parte di beni propri immessa dal marito alla partecipazione al plusvalore ai sensi dell'art. 206 cpv. 1 CC.

Dopo varie considerazioni, il Tribunale federale è giunto alle seguenti conclusioni.

Innanzi tutto la parte di comproprietà di un fondo iscritto a Registro Fondiario a nome di un coniuge è presunta appartenergli (art. 201 cpv. 1 CC e art. 937 cpv. 1 CC) e al momento del suo acquisto in ambito di regime matrimoniale entra a far parte dei beni costituenti una delle masse del rispettivo coniuge. Il coniuge che ha contribuito al suo acquisto beneficia di un eventuale credito (art. 203 CC); relativamente al plusvalore il Tribunale federale ha risolto la contraddizione giurisprudenziale indicando che quanto indicato nella sentenza pubblicata in DTF 131 III 252 era corretto, precisando che quanto indicato nell'altra successiva sentenza pubblicata in DTF 138 III 150 non può essere confermato, siccome non si può presumere che i coniugi abbiano voluto escludere la partecipazione al plusvalore il coniuge che ha finanziato l'operazione. Di conseguenza al momento dell'acquisto dell'immobile ciascuna parte di comproprietà di ognuno dei coniugi deve essere integrata in una delle quattro masse costituenti il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti. Se il finanziamento deriva solo dalle masse del marito (beni propri e acquisti), la sua parte di comproprietà farà parte della massa che ha finanziato in misura maggiore (in casu i beni propri del marito); l'altra massa del medesimo coniuge avrà diritto ad un compenso variabile ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC pari all'ammontare del suo contributo (DTF 132 III 145, consid. 2.2.2 e riferimenti). Il debito ipotecario, contratto da entrambi i coniugi, deve gravare la massa a cui fa parte la quota della comproprietà, in conformità al principio della connessione previsto all'art. 209 cpv. 2 CC (DTF 132 III 145 consid. 2.3.2 e DTF 123 III 152, consid. 6b/bb).
Quindi la quota parte di comproprietà del marito (pari a CHF 343'500.00, ossia CHF 687'000.00 : 2) è inserita nella sua massa dei beni propri; i suoi acquisti hanno un credito variabile di CHF 21'000.00 (CHF 42'000.00 : 2) nei confronti dei suoi beni propri (art. 209 cpv. 3 CC); la metà del debito ipotecario (CHF 252'500.00, vale a dire CHF 505'000.00 : 2) grava i suoi beni propri; i beni propri del marito beneficiano di un compenso variabile di CHF 70'000.00 verso gli acquisti della moglie (art. 206 cpv. 1 CC) e gli acquisti, sempre del marito, hanno un credito variabile di CHF 21'000.00 verso gli acquisti della moglie (art. 206 cpv. 1 CC).
Dato che la moglie ha acquistato la sua quota parte di comproprietà con l'aiuto finanziario del marito, la di lei quota parte di comproprietà è inserita nella sua massa degli acquisti (CHF 343'500.00), i quali sono gravati della metà del debito ipotecario (CHF 252'500.00) e dei due debiti variabili derivanti dall'art. 206 cpv. 1 CC verso il marito (CHF 70'000.00 verso i beni propri del marito e CHF 21'000.00 verso gli acquisti del marito).

Al momento della liquidazione del regime matrimoniale occorre calcolare il plusvalore congiunturale e ripartirlo sulle differenti masse che hanno contribuito all'acquisto del fondo; il plusvalore che si riferisce al debito ipotecario va ripartito per metà a favore degli acquisti della moglie e per l'altra metà, come previsto dalla DTF 132 III 145, consid. 2.3.2 e DTF 123 III 152 consid. 6b/bb, in proporzione tra i beni propri e gli acquisti del marito.

Per una comprensione maggiore del risultato raggiunto il Tribunale federale ha elaborato una tabella che si ritrova al consid. 5.4.5. della sentenza qui riportata. Per ulteriori approfondimenti v. anche il commento a tale sentenza di Sabrina Burgat, riassunto e analisi, in www.droitmatrimonial.ch, newsletter febbraio 2015, Liquidation du régime matrimonial: quand la répartition de la plusvalue - pv Hyp * 73.51%.

 


Data modifica: 01/03/2015

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