Patrimonio del coniuge creditore e deroga alla divisione della prestazione di libero passaggio

Caso 163 del 17/12/2006

Se un coniuge possiede una rilevante sostanza, il Giudice deve per questo motivo derogare all'applicazione della norma secondo cui in caso di divorzio ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio?

In una sentenza del 24 agosto 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nessun rifiuto della divisione della previdenza professionale a causa dell'esistenza di sostanza. Il rifiuto della liquidazione della previdenza professionale deve essere sottoposto a strette condizioni. L'esclusione della divisione non entra in discussione già per la ragione che, da un punto di vista economico, il futuro del coniuge creditore è assicurato. Di conseguenza un patrimonio cospicuo di costui non costituisce, di per sé, un motivo per escludere la divisione.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I dati di base della sentenza sono i seguenti:

  • marito nato il 23.10.1949;
  • moglie nata il 15.01.1956;
  • matrimonio del 17.02.1979;
  • regime matrimoniale (dal matrimonio): separazione dei beni;
  • figli: tre, di cui solo uno ancora minorenne al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio;
  • separazione di fatto del mese di marzo 1998;
  • sentenza di divorzio del 19 maggio 2005.

Secondo l'art. 122 CC se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
L'art. 123 cpv. 2 CC prevede tuttavia che il Giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Solo circostanze economiche posteriori al divorzio possono giustificare il mancato riparto della prestazione di uscita, circostanze valutate dal Giudice secondo i principi del diritto e dell'equità (DTF 129 III 577, consid. 4.2.1 e 4.2.2, pag. 578, con riferimenti).
Tra i casi in cui è possibile prevedere una deroga a tale riparto, si può considerare l'esempio in cui una moglie esercitante un'attività lavorativa ha finanziato durante il matrimonio gli studi del marito, dandogli così la possibilità di costituirsi in futuro una previdenza professionale migliore della sua. Per contro la sostanza del coniuge creditore non costituisce un motivo di esclusione del riparto a metà, a meno che non risulti giustificato per il fatto che appaia manifestamente scioccante, assolutamente iniquo o completamente insostenibile (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berna 2005, N. 59 ad art. 123 CC).

Nel caso concreto la moglie ha svolto durante il matrimonio il ruolo di casalinga e le possibilità di poter svolgere in futuro un'attività professionale sono ora particolarmente limitate. Possiede tuttavia una sostanza ereditata prima del matrimonio, che è stata valutata poco prima della separazione di fatto (è il dato più recente disponibile), limitatamente a quella mobiliare, a quasi CHF 7'000.000.00, oltre a sostanza immobiliare contemplante quattro fondi (di cui però non si sa nulla né del valore, né dell'aggravio ipotecario), con un conseguente reddito da capitale, che in passato ha oscillato, solo per la sostanza mobiliare, tra i CHF 95'000.00 e i CHF 159'000.00 annui. Il marito possiede pure della sostanza (anche se ben meno rilevante di quella della moglie) e ha un reddito da lavoro di oltre CHF 450'000.00 annui netti.
La prestazione di libero passaggio acquisita dal marito durante il matrimonio ammonta a CHF 1'730'488.00, comprendente anche l'importo di CHF 270'875.00 di riacquisti (di cui diremo in seguito) da lui effettuati sempre durante il matrimonio. Il marito possiede inoltre un'assicurazione di III° pilastro e probabilmente anche un'assicurazione sulla vita (non si hanno dati precisi in merito).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha giudicato corretta la sentenza cantonale che non ha permesso la deroga della divisione a metà della prestazione d'uscita calcolata per la durata del matrimonio, precisando che il diritto all'ottenimento di questa metà è da considerare un istituto giuridico indipendente e che non può essere limitato e trasformato, con delle deroghe (esclusione del riparto), in una semplice prestazione di bisogno; per permettere delle deroghe non è sufficiente che l'avvenire economico del coniuge creditore sia economicamente assicurato; il carattere manifestamente iniquo della suddivisione non risulta inoltre dalla semplice differenza di equilibrio tra le capacità finanziarie dei coniugi (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 58 ad art. 123 CC).
Il Tribunale federale precisa che anche se vi fosse una presunta disproporzione tra le due previdenze professionali, non sarebbe sufficiente per far propendere il Giudice ad una deroga del principio della divisione a metà, dato che occorre prendere in considerazione la situazione complessiva delle parti. Tra l'altro, nel caso concreto, il marito ha, come già indicato, un'assicurazione di III° pilastro e probabilmente anche un'assicurazione sulla vita (i cui valori non sono neppure stati divisi nell'ambito del regime matrimoniale, avendo i coniugi la separazione dei beni). Infine la moglie durante il matrimonio aveva finanziato per un certo periodo parte degli studi in Svizzera del marito (di origine polacca e a cui la Svizzera non aveva riconosciuto il titolo di economista conseguito nel suo paese d'origine), prendendosi cura anche della casa e dei figli, ciò che ha permesso al marito di ottenere la sua attuale proficua situazione professionale.

Per quanto concerne il riacquisto di prestazioni di libero passaggio, se l'assicurato finanzia lui stesso il riacquisto con dei beni propri, la proporzione che corrisponde alla prestazione di uscita deve essere esclusa dalla divisione, così come pure gli interessi maturati su di essa fino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 3 LFLP).

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale del Tribunale federale, ma pubblicata su internet: 5C.49/2006 e pubblicata su FamPra.ch 4/2006, N. 114.

Relativamente al fatto che un patrimonio considerevole e una sicurezza finanziaria non rendono da sole la divisione della prestazione d'uscita manifestamente iniqua cfr. anche DTF 136 III 445.


Data modifica: 17/12/2006

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