Perenzione processuale – procedure cautelari e di merito

Caso 119 del 16/01/2005

Cosa accade se per la procedura di merito le parti non dimostrano interesse, chiedendo unicamente la trattazione di procedure cautelari?

In una sentenza del 9 agosto 2004*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nella procedura di protezione dell’unione coniugale il giudice può emanare decreti cautelari “nelle more istruttorie” (cosiddetti decreti supercautelari) in casi di urgenza. Una procedura provvisionale ha vita propria rispetto alla causa di merito. L’istruttoria sulle domande provvisionali non impedisce pertanto la perenzione processuale della causa di merito sulle misure di protezione dell’unione coniugale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 351 CPC, il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal ruolo. Il termine di due anni non decorre quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 CPC e quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza.
Nel caso concreto la procedura è stata avviata con istanza di misure di protezione dell'unione coniugale in data 30 gennaio 2001; con la medesima istanza è stata chiesta anche l'adozione di misure cautelari. E' seguita una prima udienza, il 14 marzo 2001, e una serie successiva di richieste di misure supercautelari e relative susseguenti udienze. L'istanza di protezione dell'unione coniugale non è probabilmente stata mai discussa, ma al massimo lo è stata all'udienza del 14 marzo 2001: dopo tale data non vi è stato per tale procedura più alcun atto istruttorio. Con ordinanza 17 luglio 2003 il Pretore ha citato le parti per il dibattimento finale (a cui le parti hanno rinunciato a comparire, presentando i rispettivi memoriali conclusivi scritti).

Il Tribunale d'appello nella sentenza scaturita dagli appelli di entrambe le parti ha dato e ribadito alcune indicazioni procedurali, tra cui:

  • la decisione con cui il Pretore emana una decisione finale sulle misure di protezione dell'unione coniugale è formalmente una "sentenza" e non un "decreto";
  • anche se teoricamente nulla osta a che il Pretore istruisca procedimenti cautelari suscettibili di di sfociare in decreti cautelari appellabili, al lato pratico decreti cautelari emessi "previo contraddittorio" (ossia dopo la discussione finale) dilazionano la procedura senza grandi pregi, dato che il Pretore dovrà ancora statuire quando al momento del giudizio sull'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale, sempre con il medesimo esame sommario, e con questo giudizio finale decadranno tutti i provvedimenti cautelari;
  • appaiono per contro rilevanti, qualora ne sia data l'urgenza, i decreti cautelari nelle "more istruttorie" (vale a dire delle decisioni supercautelari, non appellabili);
  • anche se nelle citazioni alle udienze provvisionali e nei relativi verbali il Pretore si è più volte riferito alla "istanza 30 gennaio 2001", rubricando tutti i procedimenti cautelari con lo stesso numero, di fatto alle udienze è sempre stato discusso solo delle varie procedure cautelari, per cui non si può affermare che si sia discusso anche dell'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale;
  • gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impediscono la perenzione processuale della procedura di protezione dell'unione coniugale. Infatti un procedimento cautelare, pur accessorio a quello principale, ha vita propria: si tratta di procedimenti distinti l'uno dall'altro;
  • trascorsi i due anni in assenza di atti processuali nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale, il Giudice non può più statuire (neppure con un decreto cautelare), la perenzione essendosi irrimediabilmente compiuta (ciò che costituisce una presunzione assoluta di mancato interesse giuridico, per cui le parti non sono più abilitate a dimostrare un interesse legittimo alla continuazione della causa): la causa va dunque stralciata dai ruoli (ed è la sola decisione che il Pretore è abilitato ad adottare);
  • con lo stralcio della procedura di protezione dell'unione coniugale non è più possibile adottare decisioni cautelari.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2003.138.


Data modifica: 16/01/2005

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