Permesso di dimora del genitore straniero che dispone dell’autorità parentale sul figlio svizzero

Caso 239 del 15/04/2010

Quando un genitore straniero dispone dell’autorità parentale sul figlio di nazionalità svizzera ha diritto al rilascio, rispettivamente al rinnovo del permesso di dimora?

In una sentenza del 23 aprile 2009 il Tribunale federale di Losana ha stabilito quanto segue:

Qualora un genitore straniero non avesse alcun diritto al rilascio del permesso di dimora ai sensi dalla legge, nella misura in cui vive con il figlio di poco più di due anni, di nazionalità svizzera, e sul quale esercita l’autorità parentale, questa situazione famigliare gli permette di invocare un diritto di restare sul territorio svizzero ai sensi dell’art. 8 CEDU. Tale normativa non garantisce tuttavia alcun diritto di soggiornare in uno Stato contraente. Se la partenza all’estero del membro della famiglia avente diritto di restare in Svizzera non può essere preteso senza inconvenienti, occorre procedere, ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 CEDU, ad una ponderazione dei contrastanti interessi in gioco: l’interesse privato all’ottenimento del permesso di soggiorno e l’interesse pubblico al suo rifiuto.

 

Sentenza TF 2C_2/2009


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il caso concreto si riferisce alla richiesta di rilascio di un permesso di dimora ad una cittadina congolese.
La cittadina è arrivata in Svizzera nel giugno 2005. La sua domanda di asilo è stata definitivamente respinta con sentenza del dicembre 2005. Il mese di gennaio 2007 ha dato alla luce un figlio, il cui padre (coniugato con un'altra donna), pure d'origine congolese, è stato naturalizzato svizzero, ciò che ha avuto come conseguenza che anche il figlio ha acquisito alla nascita la nazionalità svizzera.
Dopo la nascita del figlio la cittadina congolese ha chiesto il rilascio del permesso di dimora. La sua domanda è stata respinta dalle autorità cantonali e il Tribunale federale ha pure respinto il suo ricorso.

Innanzi tutto la donna non ha alcun diritto al rilascio del permesso di dimora ai sensi dalla Legge sulla Dimora e Domicilio degli Stranieri (LDDS); quest'ultima legge, abrogata dalla nuova Legge sugli Stranieri nel frattempo entrata in vigore, è applicabile al caso concreto essendo la sua domanda antecedente il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 126 cpv. 1 Lstr).
Tuttavia, nella misura in cui la madre vive con il figlio di poco più di due anni, di nazionalità svizzera, e sul quale esercita l'autorità parentale, questa situazione famigliare le permette di invocare un diritto di restare sul territorio svizzero ai sensi dell'art. 8 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Occorre dunque verificare se la donna adempie alle condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno in applicazione di tale norma.

L'art. 8 CEDU prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare; in particolare la norma prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza (cpv. 1); non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi­sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui(cpv. 2).

Tale normativa non garantisce tuttavia alcun diritto di soggiornare in uno Stato contraente; non dà diritto di entrare e soggiornare in uno Stato determinato, né il diritto di scegliere il luogo apparentemente più adeguato per la vita familiare (DTF 130 II 281, consid. 3.1, pag. 285 e la giurisprudenza citata; DTF 135 I 153, consid. 2.1).
Il diritto al rispetto della vita familiare previsto dall'art. 8 CEDU può essere invocato solo se una decisione statale porta alla separazione dei membri della famiglia (DTF 135 I 153, consid. 2.1; cfr. anche DTF 130 II 281, consid. 3.1, pag. 286). Non esiste alcuna violazione del rispetto alla vita familiare se ci si può attendere che la famiglia realizzi la propria vita familiare all'estero; l'art. 8 CEDU non è a priori violato se il membro della famiglia che gode di un diritto di restare in Svizzera può lasciare il paese senza difficoltà con lo straniero a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno (DTF 122 II 289, consid. 3b, pag. 297; DTF 135 I 153, consid. 2.1). Ciò va generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; DTF 122 II 289 consid. 3c; più recentemente, cfr. ad esempio: sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2; per un riassunto della casistica, cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3; cfr. inoltre sentenza TF 2C_88/2007 del 13.12.2007, red. italiano). Per contro, se la partenza all'estero del membro della famiglia avente diritto di restare in Svizzera non può essere preteso senza inconvenienti, occorre procedere ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU ad una ponderazione dei contrastanti interessi in gioco: l'interesse privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633, consid. 2e, pag. 639; sentenza TF 2C_490/2008 del 22 luglio 2008, consid. 2.1, red. italiano).
Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera del genitore straniero di un figlio svizzero fondato sulla protezione delle relazioni personali genitori-figlio garantito dall'art. 8 CEDU (cfr. DTF 127 II 60, consid. 2a, pag. 67; DTF 122 II 289 consid. 3c, pag. 298; DTF 135 I 153, consid. 2.2.1; sentenza TF 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009, consid. 2.2, red. italiano). Ha inoltre recentemente precisato i criteri che devono essere presi in considerazione, evidenziando la necessità di considerare preponderante il futuro dei diritti derivanti dalla nazionalità svizzera del figlio e dei diritti contenuti nella Convenzione interazionale sui diritti del fanciullo (DTF 135 I 153, consid. 2.2.2). Il Tribunale federale ha tuttavia evidenziato che  non si può dedurre da queste disposizioni legali una pretesa diretta all'ottenimento di un permesso di soggiorno, ma che devono essere ritenute nell'ambito della ponderazione degli interessi derivanti dall'art. 8 cpv. 2 CEDU (rispettivamente art. 13 Cost.) (cfr. DTF 135 I 153, consid. 2.2.2 in fine e giurisprudenza citata).
Per determinare se si può costringere un minore svizzero a seguire il suo genitore straniero all'estero, occorre prendere in considerazione non solo il carattere ammissibile della sua partenza, ma anche i motivi di ordine e di sicurezza pubblici che possono giustificare tale partenza. Al momento della ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU occorre ad es. prendere in considerazione il fatto che il genitore straniero abbia cercato di ottenere il permesso di soggiorno in modo abusivo o che abbia adottato un comportamento riprovevole, nel senso che tali comportamenti giustificano il rifiuto dell'ottenimento del permesso per motivi di interesse pubblico (DTF 135 I 153, consid. 2.2.4); ciò è segnatamente il caso quando la madre ha contratto un matrimonio fittizio grazie al quale il figlio ha acquisito la nazionalità svizzera(DTF 122 II 289 consid. 3, pag. 296 e segg.).

Ora, nel caso concreto la madre ha le sue radici nel suo paese d'origine dove ha vissuto la maggior parte della sua vita; il figlio è molto piccolo (poco più di due anni) e può facilmente adattarsi al paese d'origine della madre e il solo fatto che in Svizzera le condizioni di vita e di educazione - pur essendo degli aspetti importanti - sono migliori non sono aspetti determinanti.
La partenza del figlio all'estero avrebbe però delle ripercussioni sulle relazioni personali con il padre, ma la fattispecie riporta che non vi sono tra padre e figlio legami particolari affettivi ed economici; gli altri figli del padre - che ricordiamo ha pure origini congolesi - vivono nella Repubblica del Congo, ciò che potrà facilitare le visite e le comunicazioni, dato che il bambino svizzero si troverà in un paese conosciuto, in cui vivono anche i due primi figli del padre.
Per quel che concerne la madre è stato rilevato che la medesima è entrata in Svizzera illegalmente ed ha subito una condanna penale per aver tentato di lasciare la Svizzera con documenti che non le appartenevano. Ha dato alla luce il figlio in un periodo in cui il suo soggiorno in Svizzera era illegale e si è prevalsa della nazionalità svizzera del figlio per poter ottenere il permesso di soggiorno. Questi comportamenti pesano in modo rilevante a sfavore della madre nell'ambito della valutazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU.

Per tutti i motivi sopra descritti la madre non ha ottenuto il rilascio di acun permesso di dimora in Svizzera.

Sul tema cfr. anche caso-165.

Segnalo inoltre altre sentenze del Tribunale federale sempre sul tema degli stranieri: DTF 136 II 78 (ricongiungimento familiare di un bambino che vive all'estero con un genitore che si trova in Svizzera), sentenza TF 2C_285/2009 del 4 febbraio 2010 (ponderazione dei contrastanti interessi in gioco di un bambino con nazionalità svizzera), sentenza DTF 136 II 65 (ricongiungimento di bambini con cittadinanza di uno Stato terzo del coniuge di un cittadino di uno Stato contraente - figliastri con cittadinanza di uno Stato terzo) (cfr. anche DTF 136 II 177, domanda di riconsiderazione per un ricongiungimento familiare in base all'Accordo sulla libera circolazione) e DTF 136 I 285 (diritto ad un'autorizzazione di soggiorno di una madre straniera fondato sulla relazione con il figlio di nazionalità svizzera).

Con sentenza del 19 maggio 2011 - pubblicata in DTF 137 I 247 - il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza in base alla quale, procedendo alla ponderazione degli interessi giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, per negare la permanenza in Svizzera del genitore straniero che detiene l'autorità parentale e la custodia e obbligare (in definitiva) il figlio di nazionalità svizzera a partire con lui, occorrono motivi di ordine e di sicurezza pubblici di un certo peso. Ha tuttavia precisato che questa giurisprudenza non può essere applicata tale e quale per figli stranieri provenienti da Stati terzi, che beneficiano di un'autorizzazione di domicilio o di soggiorno; per la fattispecie di questa sentenza ha spiegato che occorre anche valutare il presunto comportamento abusivo del genitore straniero con autorità parentale e custodia.


Data modifica: 15/04/2010

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