Presa in considerazione del prelievo anticipato nella ripartizione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio

Caso 231 del 17/12/2009

L’istituto previdenziale può essere obbligato a trasferire un importo superiore gli averi previdenziali a sua disposizione?

In una sentenza del 3 settembre 2009 il Tribunale federale ha stabilito quanto segue:

Se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ai sensi dell’art. 122 CC ha beneficiato di un prelievo anticipato e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l’istituto previdenziale può solo essere obbligato a trasferire gli averi a sua disposizione. Spetta per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza.

Sentenza pubblicata in DTF 135 V 324.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi sono comproprietari di un abitazione intestata loro in ragione di 1/2 ciascuno. Durante la procedura di divorzio hanno trovato un accordo secondo il quale uno dei coniugi ha ceduto all'altro, contro il pagamento di un corrispettivo, la propria quota parte di metà. Durante il matrimonio il coniuge divenuto proprietario esclusivo dell'abitazione aveva immesso CHF 55'859.00 a titolo di prelevamento anticipato del suo secondo pilastro per la promozione della proprietà di abitazioni. Il Giudice del divorzio ha accertato il diritto di ciascun coniuge ad ottenere la metà della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio dall'altro. Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio l'incarto è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per il relativo calcolo. In quella sede è stato accertato che alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio la prestazione di libero passaggio del coniuge che è divenuto proprietario esclusivo dell'abitazione era di CHF 7'541.00, mentre quella dell'altro coniuge di CHF 18'084.00. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, tenendo anche in considerazione l'immissione dei CHF 55'859.00 utilizzati per la promozione della proprietà di abitazioni, ha dunque ordinato alla previdenza professionale del proprietario esclusivo della casa di accreditare alla previdenza professionale dell'altro coniuge l'importo di CHF 22'658.00, così calcolato: CHF 7'541.00 + CHF 55'859.00 = CHF 63'400.00; CHF 63'400.00 ./. CHF 18'084.00 = CHF 45'316.00; CHF 45'316.00 : 2 = CHF 22'658.00.
Sta di fatto che l'istituto di previdenza professionale debitore della cifra aveva in conto unicamente CHF 7'541.00.

Il Tribunale federale ha indicato che la ripartizione delle prestazioni di uscita in caso di divorzio contemplano tutte le prestazioni nate dal rapporto di previdenza ai sensi della Legge Federale sulla Previdenza Professionale: quindi sia la parte obbligatoria, sia la parte oltre quella obbligatoria, sia previdenze professionali depositate su una polizza di libero passaggio, sia i conti di libero passaggio ai sensi dell'art. 10 OLP, sia l'insieme delle pretese derivanti dai secondi pilastri 2a e 2b (DTF 130 V 111, conisd. 3.2.2., pag. 114 e riferimenti), così come pure gli "averi di libero passaggio" utilizzati per acquistare un'abitazione nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni ai sensi degli art. 30c e segg. LPP e l'OPPA (Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale).

Nel caso concreto l'importo di CHF 55'859.00 fa dunque parte di questi averi.

Orbene, in caso di divorzio, se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, i fondi investiti nell'abitazione devono dunque anch'essi essere divisi ai sensi degli art. 122 CC e art. 123 CC (art. 30 c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; DTF 128 V 230, consid. 2c, pag. 234 e riferimento).
Tenuto conto di quanto precede, essendoci d'altra parte sul conto previdenziale del debitore della prestazione di libero passaggio di CHF 22'658.00 solo l'importo di CHF 7'541.00, si pone il problema di sapere in che modo può essere accreditato l'importo previdenziale dovuto.
Dopo avere esaminato varie correnti di dottrina e constatato che nel caso concreto i coniugi non avevano pattuito una modalità particolare, il Tribunale federale ha indicato che il trasferimento del capitale previdenziale di un coniuge debitore presuppone che l'istituto previdenziale possieda i fondi da trasferire (nel caso concreto sono solo CHF 7'541.00), mentre per il resto incombe al coniuge debitore provvedere in altro modo al pagamento del residuo a favore dell'altro coniuge (ossia CHF 15'117.00) nei confronti dell'istituto di previdenza o di libero passaggio creditore.


Data modifica: 17/12/2009

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