Presa in considerazione della sostanza immobiliare al momento della richiesta di modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio

Caso 295 del 01/10/2012

Nell'ambito di una procedura di modifica di alimenti fissati nella sentenza di divorzio, è possibile prendere in considerazione la sostanza immobiliare dell'ex ex coniuge debitore alimentare di cui ne è divenuto proprietario dopo il divorzio?

In una sentenza del 19 marzo 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Al momento della modifica del contributo di mantenimento dopo il divorzio, se i redditi del lavoro e della sostanza non sono più sufficienti per conservare il tenore di vita che ogni coniuge poteva pretendere secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al debitore alimentare di consumare la sua sostanza per continuare a versare il contributo al quale è stato in precedenza condannato, anche se i coniugi non utilizzavano tale sostanza per il loro mantenimento prima della separazione.

DTF 138 III 289


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Fatti:

  • ex marito nato nel 1949
  • ex moglie nata nel 1950
  • matrimonio del 1973
  • dall'unione sono nati due figli, ora maggiorenni
  • separazione di fatto del 1995
  • divorzio pronunciato il 12 giugno 2003; alimenti fissati a carico del marito e a favore della moglie: CHF 4'000.00 mensili fino al mese di aprile 2014
  • l'ex marito il 20 dicembre 2003 si è risposato e ha successivamente avuto due altri figli
  • nel 2005 l'ex marito ha ereditato un immobile privo di ipoteca, dove ha edificato una villa appigionata alla figlia nata dal precedente matrimonio per CHF 900.00 mensili
  • il 22 maggio 2008 l'ex marito ha chiesto una modifica della sentenza di divorzio in merito agli alimenti da versare alla ex moglie

L'ultima istanza cantonale, dopo ricorsi e rinvii, ha ridotto il contributo alimentare a CHF 3'500.00 mensili, indicando che l'ex marito, per far fronte al mantenimento della ex moglie, avrebbe potuto contrarre un debito ipotecario di CHF 200'000.00, i cui interessi e ammortamento potevano essere pagati con la pigione incassata dalla figlia; ripartiti fino al 30 aprile 2014, i CHF 200'000.00 corrispondono a CHF 1'880.00 mensili.

L'art. 129 CC prevede che se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La possibilità di modifica presuppone che siano nel frattempo intervenuti fatti nuovi, importanti e duraturi nella situazione finanziaria di una delle parti che impongano una regolamentazione differente. Un fatto è nuovo se non era stato preso in considerazione al momento del divorzio: non è determinante che non fosse prevedibile a quell'epoca; si presume tuttavia che un contributo alimentare sia stato fissato tenuto conto delle modifiche prevedibili, vale a dire delle modifiche che, seppur future, erano già certe o altamente probabili (DTF 131 III 189, consid. 2.7.4; sentenza TF 5A_93/2011 del 13 settembre 2011, consid. 6.1; sentenza TF 5A_845/2010 del 12 aprile 2011, consid. 4.1). Una volta adempiuta la condizione relativa ai fatti nuovi, il giudice dovrà calcolare il contributo alimentare sulla base dei criteri dell'art. 125 CC, utilizzando il suo potere di apprezzamento (art. 4 CC; DTF 127 III 136, consid. 3a; sentenza TF 5A_241/2010 del 9 novembre 2010, consid. 4; sentenza TF 5C.112/2005 del 4 agosto 2005, consid. 1 in FamPra.ch 2006, pag. 149), dopo aver attualizzato tutti gli elementi considerati per il calcolo all'epoca del precedente giudizio. Affinché il giudice possa procedere con tale attualizzazione, non occorre che la modifica sopraggiunta anche negli altri elementi costituisca a sua volta un fatto nuovo ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 CC (cfr. in tal senso nell'ambito di una modifica del contributo di mantenimento per i figli sentenza DTF 137 III 604, consid. 4.1.2).

Tra i vari criteri previsti dall'art. 125 cpv. 1 CC, vi è anche l'ammontare della sostanza. Se i redditi (da lavoro e da sostanza) dei coniugi sono sufficienti per il loro mantenimento, la sostanza di regola non viene presa in considerazione (DTF 137 III 102, consid. 4.2.1.1; sentenza TF 5A_507/2011 del 31 gennaio 2012, consid. 4.4). In caso contrario nulla si oppone a che il mantenimento sia garantito dalla sostanza, se del caso anche tramite beni propri, dato che la legge, formalmente, pone i redditi e la sostanza sullo stesso piano (art. 125 cpv. 2 cifra 5 CC; DTF 134 III 581, consid. 3.3. e riferimenti). In questo senso la giurisprudenza ha già ammesso che si può esigere dal coniuge debitore dell'alimento che non ha un'attività lavorativa e il cui reddito della sostanza non è sufficiente per il mantenimento della coppia, di consumare la sua consistente sostanza per garantire all'ex coniuge la copertura del suo minimo esistenziale allargato (sentenza TF 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5, in FamPra.ch 2009, pag. 206; v. anche sentenza TF 5P.472/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 3.2 in FamPra.ch 2007, pag. 396).

Le stesse regole devono valere a fortiori nell'ambito di una modifica della sentenza di divorzio ex art. 129 CC. Di conseguenza se il reddito da lavoro e della sostanza non è sufficiente per mantenere il tenore di vita a cui ciascun coniuge aveva diritto ai sensi della sentenza di divorzio, il giudice della modifica della sentenza di divorzio può imporre al coniuge debitore di utilizzare il capitale per continuare a pagare il contributo alimentare a cui era stato precedentemente condannato, anche se i coniugi non avevano utilizzato tale capitale per il rispettivo mantenimento prima della separazione.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto che l'ultima istanza cantonale non ha abusato del proprio potere di apprezzamento, laddove ha considerato che l'ex marito potesse contrarre un debito ipotecario di CHF 200'000.00 per la durata di sei anni per dargli la possibilità di versare un contributo alimentare alla ex moglie, permettendo così alla medesima di coprire il suo minimo esistenziale LEF nonché i suoi costi strettamente necessari e ciò anche se il bene immobile è stato ricevuto in eredità dall'ex marito dopo il divorzio: la corte cantonale ha considerato che tale bene ha compensato la riduzione del suo reddito nel frattempo intervenuta.

Da notare che il Tribunale federale, in un considerando della sentenza non pubblicato sulla raccolta ufficiale, ha limitato l'alimento a favore dell'ex moglie a CHF 3'000.00 mensili per il fatto che la medesima in sede cantonale, nella precedente procedura oggetto di rinvio del Tribunale federale, aveva postulato questa cifra, la quale non poteva successivamente essere aumentata, né il Tribunale federale poteva decidere un contributo di mantenimento superiore, visto il principio della proibizione della reformatio in pejus.

Il caso trattato evidenzia molto chiaramente che non è stato giudicato un abuso di apprezzamento del giudice computare un consumo di sostanza per permettere all'ex marito di pagare il contributo alimentare alla ex moglie pari al minimo esistenziale allargato, ma ha altrettanto chiaramente precisato che la ex moglie avrebbe potuto pretendere un contributo alimentare pari a quanto il giudice del divorzio aveva previsto nella relativa sentenza, basato segnatamente sul tenore di vita; la riduzione alimentare si è giustificata solo per il fatto che la moglie stessa aveva limitato le proprie pretese.


Data modifica: 01/10/2012

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