Presupposti della custodia alternata.

Caso 374 del 01/03/2016

Un’autorità parentale congiunta implica che entrambi i genitori abbiano anche il diritto ad assistere il figlio durante metà del tempo?

In una sentenza del 26 maggio 2015 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Un’autorità parentale congiunta non implica automaticamente che entrambi i genitori abbiano diritto ad assistere il figlio durante metà del tempo. Il giudice deve comunque verificare se la custodia alternata è possibile e compatibile con il bene del figlio. Le sole circostanze che un genitore non voglia l’affidamento alternato e la mancanza di cooperazione tra i genitori non sono sufficienti per escludere la custodia alternata.

Sentenza TF 5A_46/2015
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Le parti si sono sposate nel 1994 e hanno avuto tre figli, nati rispettivamente nel 1990, nel 2004 e nel 2007.
Con sentenza di misure a protezione dell’unione coniugale il primo giudice ha regolamentato la vita separata e affidato i figli alla madre. In sede di appello le parti hanno concluso una convenzione, stabilendo la custodia alternata dei figli.
Visto che il padre non esercitava il diritto di visita, la madre ha nuovamente chiesto l’intervento del giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale, postulando ed ottenendo nuovamente la custodia esclusiva. L’appello del padre è stato respinto.
Successivamente il marito ha inoltrato la procedura di divorzio unilaterale, chiedendo nuovamente la custodia alternata. La moglie ha aderito alla richiesta di autorità parentale congiunta, ma richiesto la custodia esclusiva.
Il tribunale di prima istanza ha emanato la sentenza di divorzio e per i figli ha mantenuto ai genitori l’autorità parentale congiunta, ma attribuito la custodia dei figli alla sola madre, decisione poi confermata dal Tribunale d’appello. Il marito ha ricorso al Tribunale federale, chiedendo segnatamente la custodia alternata sui figli.

Secondo l’art. 133 CC il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina l'autorità parentale, la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; fissa inoltre il contributo di mantenimento. Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione la richiesta comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

I criteri sviluppati dalla giurisprudenza relativa ai diritti genitoriali rimane applicabile al nuovo diritto, sia relativamente all’autorità parentale, sia relativamente alla custodia litigiosa.
La regola fondamentale per regolamentare i diritti genitoriali è il bene del figlio; gli interessi dei genitori sono considerati secondari. Tra i criteri essenziali occorre considerare i rapporti tra genitori e figli, le rispettive capacità educative, la possibilità di prendersi cura personalmente del figlio e di occuparsi del medesimo, così come il saper favorire i rapporti con l’altro genitore. Occorre adottare la decisione che dia al figlio la garanzia della stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Se le capacità educative e di cura sono equivalenti, acquisisce particolare importanza il criterio della stabilità delle relazioni, secondo cui è essenziale evitare cambiamenti inutili del contesto locale e sociale che possano pregiudicare il suo sviluppo armonioso.
L’istaurazione di una custodia alternata si iscrive nel quadro dell’esercizio dell’autorità parentale congiunta. La custodia alternata è quella situazione in cui i genitori esercitano in comune l’autorità parentale, ma si occupano del figlio in modo alternato per dei periodi più o meno uguali (cfr. sentenza TF 5A_928/2014, consid 4.2, del 26 febbraio 2015; sentenza TF 5A_345/2014, consid. 4.2, del 4 agosto 2014; sentenza TF 5A_866/2013, consid. 5.2, del 16 aprile 2014). Un genitore non può tuttavia dedurre dal principio dell’autorità parentale congiunta anche il diritto di potersi effettivamente occupare del figlio la metà del tempo. La decisione su una custodia alternata o congiunta verrà presa solo se è la situazione migliore per il figlio.

Contrariamente al diritto in vigore fino al 30 giugno 2014, l’autorità parentale congiunta di genitori divorziati e non coniugati è ormai divenuta la regola, senza che occorra uno specifico accordo genitoriale. L’art. 301 cpv. 1 CC prevede inoltre che l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di residenza del minore.

Se l’autorità parentale congiunta non implica necessariamente anche una custodia congiunta o alternata, il giudice deve comunque esaminare in quale misura una tale regolamentazione possa essere possibile e conforme al bene del figlio. Il solo fatto che un genitore si opponga a questa modalità di custodia e l’assenza di collaborazione genitoriale che se ne può dedurre non sono sufficienti per escluderla. Il giudice deve dunque esaminare, indipendentemente dall’accordo dei genitori in merito alla custodia alternata, se questa soluzione è compatibile con il bene del minore, ciò che dipende essenzialmente dalle circostanze del caso concreto, come ad es. l’età del minore, la vicinanza delle abitazioni dei genitori e con la scuola (sentenza TF 5A_345/2014, consid. 3. e 4.3, del 4 agosto 2014). Se in particolare la relazione tra i genitori è particolarmente conflittuale, il giudice ne deve tener conto nell’apprezzamento della decisione, dato che prevedere una custodia alternata in tali circostanze può esporre il figlio in modo ricorrente ai conflitti genitoriali, ciò che è manifestamente contrario al suo interesse (sentenza TF 5A_105/2014, consid. 4.3.2, del 6 giugno 2014).

Nel caso concreto il padre ha disinvestito nel suo ruolo paterno e ha volontariamente rinunciato ad incontrare i suoi figli per svariati mesi; egli ha giustificato questa sua decisione come un atto di “sciopero” in relazione al mancato rispetto della considerazione per la sua persona, per i suoi figli e per il suo ruolo di padre.
Con questo comportamento il padre ha tuttavia privilegiato il proprio interesse a condurre bene le sue rivendicazioni giudiziarie per ottenere le decisioni da lui volute, mettendo in secondo piano l’interesse dei figli a mantenere delle relazioni personali regolari con lui. Per questo modo di agire del padre, il Tribunale federale ha confermato la decisione del tribunale cantonale con cui era stata attribuita alla madre la custodia esclusiva, pur garantendo al padre un ampio e libero diritto di visita.
 


Data modifica: 01/03/2016

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