Presupposti per l’esclusione della suddivisione delle prestazioni di uscita

Caso 94 del 14/12/2003

In quali casi la legge permette di derogare al principio secondo cui la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio da ciascun coniuge va divisa in ragione di metà ciascuno?

In una sentenza del 6 giugno 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il fatto che uno dei coniugi non abbia versato al suo istituto di previdenza contributi sui suoi redditi accessori non permette di rifiutare la divisione delle prestazioni d’uscita.
La suddivisione degli averi di previdenza può essere esclusa in favore della moglie quando le sue capacità di guadagno sono limitate a causa delle cure dovute ai figli. Se l’importo che la moglie dovrebbe versare al marito è inferiore al pregiudizio che subirà dopo lo scioglimento del matrimonio nella ricostituzione del secondo pilastro, e se il marito non è tenuto a versarle nessun contributo (comprensivo di un’adeguata previdenza per la vecchiaia) per compensare la perdita di guadagno, il rifiuto di suddividere gli averi di previdenza non viola il diritto federale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 122 CC se un coniuge o ambedue sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.
L'art. 123 cpv. 2 CC indica che il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Il fatto che un coniuge non abbia versato dei contributi di cassa pensioni relativamente al proprio reddito accessorio non permette di derogare al principio del riparto per metà sopra indicato; se tramite questo reddito sono stati effettuati dei risparmi, gli stessi costituiscono acquisti e verranno dunque divisi con il regime matrimoniale; se sono stati utilizzati per la famiglia, allora entrambi i coniugi ne hanno già beneficiato.
Altri aspetti non rilevanti sono se uno dei due coniugi si sia astenuto dallo svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno durante il matrimonio (sia essa durante la vita comune o dopo la separazione di fatto).
Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC è per contro importante valutare la capacità di guadagno dei coniugi dopo il divorzio, segnatamente quella del coniuge che avrà diritto ad una parte della prestazione di uscita dell'altro.
Nel caso concreto la moglie, madre dei tre figli della coppia (oltre ad un quarto di ca. un anno nato da un'altra relazione) di cui ha l'affidamento, lavora a tempo parziale (80%): La sentenza ribadisce che non si può pretendere che estenda la sua capacità lavorativa fintanto che il figlio comune più piccolo (di 7 anni) non avrà compiuto 16 anni (cfr. caso-55 e referenze). Visto che per ca. 10 anni la moglie non sarà costretta ad estendere la propria attività lavorativa e che il marito non è stato condannato a pagarle un contributo post divorzio tendente anche a compensare la perdita pensionistica (20% su 10 anni di lavoro), si giustifica derogare alla suddivisione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio che davano un saldo a favore del marito.

Per inciso faccio notare che ancora una volta il Tribunale federale (cfr. anche caso-92) relativamente alla possibilità del coniuge affidatario di svolgere un'attività lavorativa (o estenderla) non considera i figli nati da una relazione adulterina. Infatti, se nel caso-92 il Tribunale federale, oltre a non aver riconosciuto alimenti al figlio della moglie nato da una relazione adulterina, neppure l'ha considerato relativamente alla capacità della moglie di poter svolgere un'attività lavorativa, anche nel caso che qui ci occupa il figlio della moglie di ca. un anno nato da un'altra relazione non viene considerato, laddove viene indicato che la moglie non può essere costretta ad estendere la propria attività lavorativa fintanto che il figlio comune più piccolo (di 7 anni) non avrà compiuto 16 anni.

* Sentenza pubblicata in DTF 129 III 577 e pubblicata anche su FAMPRA 4/2003, pag. 901 (con commento).


Data modifica: 14/12/2003

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland