Caso 46 del 01/11/2001
In caso di divorzio, come si calcola l’importo dovuto da un coniuge all’altro quale indennità adeguata a titolo di previdenza quando non è possibile ripartire per metà la prestazione di libero passaggio?
In una sentenza del 2 novembre 2000* l’Appellationshof del Canton Berna ha stabilito quanto segue:
L’indennità adeguata è una prestazione compensativa, non di bisogno. Per calcolare il suo ammontare ci si deve dapprima fondare sulle pretese acquisite durante il matrimonio e considerare poi i bisogni previdenziali delle parti. Nella misura del possibile ne dovrebbe risultare una suddivisione a metà.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'art. 124 CC prevede che un'indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi, ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
Un'indennià adeguata è allora dovuta ad es. nei seguenti casi: quando uno dei due coniugi o tutt'e due hanno compiuto l'età del pensionamento, sono invalidi, svolgono un'attività lavorativa a titolo di indipendenti, ecc.
La dottrina è unanime nel ritenere quale punto di partenza per il calcolo dell'indennità adeguata la divisione a metà della presunta prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio, così come previsto dall'art. 122 CC.
Si tratta dunque di un importo corrisposto a titolo di compensazione e non di bisogno; in altre parole dev'essere versato siccome l'altro coniuge ha una situazione previdenziale inferiore e non perché ne ha bisogno.
La dottrina non è per contro più unanime nel calcolare in seguito l'esatto importo a valere quale equa indennità: alcuni autori ritengono che la prestazione di libero passaggio ipotetica vada divisa a metà e al massimo si può discutere su quali mezzi utilizzare (complemento ad una rendita alimentare, versamento di un capitale, ecc.); altri autori ritengono invece importante valutare di caso in caso le necessità previdenziali dell'avente diritto.
La Corte d'appello del Tribunale bernese, come pure il sottoscritto, sono dell'opinione che non si possa fare astrazione di questo secondo aspetto.
La conseguenza di ciò è che partendo dall'importo ipotetico di libero passaggio, l'equa indennità che un coniuge deve all'altro dovrà tenere in considerazione vari aspetti, quali la durata del matrimonio, le necessità previdenziali dei coniugi a dipendenza dell'età, lo stato di salute e l'intera situazione finanziaria delle parti prima e dopo il divorzio (e la conseguente possibilità da parte del coniuge creditore di ricostruirsi autonomamente una previdenza pensionistica).
Nel caso in cui il coniuge debitore non disponesse di un capitale sufficiente da corrispondere all'altro a titolo di equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC, lo si potrà obbligare a versare l'importo ratealmente, sotto forma di rendita, tenuto conto del fatto che in ogni caso il suo fabbisogno minimo esistenziale non può essere intaccato. Nel caso di corresponsione di una rendita, si dovrà partire dal capitale ipotetico e fissare una rendita la cui durata si calcolerà in base alle note tavole Stauffer/Schaetzle.
Da ultimo segnalo che nella sentenza sopra citata il Tribunale lascia indecisa la questione a sapere se in presenza di condizioni finanziarie particolarmente buone del coniuge debitore, si possa ritenere adeguata anche un'indennità che superi la metà del calcolo ipotetico della prestazione di libero passaggio. A mio giudizio se consideriamo l'art. 124 CC un metodo di applicazione degli art. 122 CC e art. 123 CC, non vi può essere spazio per un'interpretazione così estesa, qualunque sia la situazione finanziaria del coniuge debitore.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2001, pag. 566 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista); sentenza pubblicata pure in SJ 4 I 2003, pag. 63 e sul sito Internet del Tribunale federale: 5C.159/2002.
Segnalo inoltre la sentenza TF 5A_725/2008 del 6 agosto 2009, in particolare consid. 5., per un esempio di calcolo dell'equa indennità (versamento di un capitale o di una rendita?)
Data modifica: 01/11/2001