Caso 332 del 01/05/2014
Qualora il rapporto di un curatore educativo di figli minorenni contenga delle indicazioni relative anche ai figli maggiorenni degne di protezione, le parti – coniugi/genitori – hanno diritto di conoscere comunque tutte le informazioni?
In una sentenza dell'8 aprile 2013 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Un rapporto di un curatore educativo in merito ai colloqui avuti con i figli minorenni e maggiorenni delle parti, nella misura in cui contenesse indicazioni relative a terzi (in casu i figli maggiorenni) degne di protezione, le stesse possono rimanere confidenziali e non essere rese note alle parti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Fatti:
Con istanza 31 ottobre 2012 e contestuale richiesta di adozione di provvedimenti cautelari il marito ha chiesto la modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con sentenza 22 settembre 2011, nel senso di attribuire a lui la custodia e l’autorità parentali sui figli minori, regolamentare i diritti di visita della madre e annullare l’obbligo di versare contributi alimentari.
Richiamato l’art. 156 CPC e il principio della massima ufficiale assoluta e ritenuta la necessità di ottenere dal curatore un rapporto sulle informazioni a lui note in merito alla fattispecie – informazioni che nella misura in cui comprendono indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione verranno mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti - il giudice ha fissato al medesimo un termine di 60 giorni per trasmettere le sue note relative alle informazioni sulle relazioni tra i coniugi/genitori e tutti i figli.
Con tempestivo reclamo la moglie/madre si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.
Diritto:
Secondo il Tribunale d'appello, con riferimento all’assunzione d’ufficio della prova in oggetto, il principio inquisitorio illimitato previsto all’art. 296 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice esamina d’ufficio i fatti, vale per tutte le questioni che toccano gli interessi dei figli, in qualunque procedura del diritto di famiglia, che si tratti di azioni indipendenti o di cause tra genitori, comprese le relative modifiche o completazioni, inclusi i procedimenti cautelari. In base al suddetto principio, il giudice non è vincolato dal numerus clausus dei mezzi probatori, ma può far capo a ulteriori possibili fonti di conoscenza.
Con riguardo alle modalità di assunzione della prova in questione, giusta l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela. Tale norma, applicabile sia ai procedimenti retti dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC), sia a quelli retti dal principio inquisitorio – limitato o illimitato – (art. 55 cpv. 2 CPC) costituisce un’eccezione al diritto delle parti di essere sentite, nella sua espressione di potere partecipare a tutti gli atti istruttori, ivi compresa l’amministrazione dei mezzi di prova (art. 155 cpv. 3 CPC). Rientrano in particolare nel concetto di interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 156 CPC i diritti attinenti alla personalità e alla sfera privata.
Nel caso concreto, reputate pertinenti ai fini di causa le note del curatore relative alle informazioni sulle relazioni tra le parti e i loro figli – informazioni di cui il curatore è venuto a conoscenza nel corso dei colloqui avuti con i figli minori e maggiori - ll primo giudice, in applicazione del principio inquisitorio illimitato, ne ha disposto d’ufficio l’assunzione senza commettere alcun abuso o eccesso di potere di apprezzamento.
Ritenuto che l’acquisizione agli atti delle note avrebbe potuto rischiare di pregiudicare la sfera privata dei figli maggiorenni, il primo giudice correttamente ha reso attente le parti che, nella misura in cui avessero compreso effettivamente indicazioni degne di protezione relative ai figli maggiori, le note del curatore sarebbero state mantenute confidenziali, ad esclusione quindi della conoscenza delle parti. Il giudice si è in effetti strettamente limitato a richiamare quanto disposto dall’art. 156 CPC, ciò che - come già indicato - costituisce un’eccezione al diritto delle parti a partecipare all’assunzione delle prove ex art. 155 cpv. 3 CPC.
Questo non significa che le parti non potranno accedere alle note del curatore. In possesso della documentazione richiesta, il Pretore dovrà infatti esaminarne il contenuto, individuare eventuali interessi degni di protezione di terzi (in concreto dei figli maggiori delle parti) che potrebbero essere pregiudicati dall’assunzione della prova e indi procedere alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, ovvero dell’interesse delle parti a poter visionare le note in questione, conformemente al loro diritto di essere sentite, e dell’interesse dei terzi (i figli maggiorenni) al mantenimento del segreto a salvaguardia dei propri legittimi diritti. Qualora l’interesse al mantenimento del segreto prevarrà sull’interesse delle parti a conoscere il contenuto delle note, il primo giudice sarà tenuto a prendere i provvedimenti necessari a tutela dei figli maggiori. È concepibile in tal senso che, valutate le circostanze specifiche del caso concreto secondo il suo ampio e libero potere di apprezzamento, il Pretore possa ad esempio oscurare alcune sezioni delle note, ovvero quelle che toccano la sfera privata dei figli maggiorenni, lasciando intatto e a disposizione delle parti il resto delle note.
Data modifica: 01/05/2014