Privazione dell’autorità parentale – condizioni

Caso 158 del 02/10/2006

Quali sono le condizioni alla base della privazione dell’autorità parentale esercitata dai genitori?

In una sentenza del 31 gennaio 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La privazione dell’autorità parentale si giustifica in particolare se un genitore è affetto da una malattia psichica, da un’infermità, da una debolezza di mente o non è in grado di partecipare all’educazione data al bambino da parte di terzi a seguito dell’assenza e quindi dell’impossibilità di avere contatti regolari con il figlio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 311 CC se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità, quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente, quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti.
Nell'apprezzamento di queste condizioni occorre essere particolarmente severi, siccome la privazione dell'autorità parentale corrisponde ad una perdita di un diritto fondamentale della personalità, per cui può essere prevista solo laddove non risultino sufficienti altre misure che possano prevenire un pericolo per il bambino. Se le misure opportune (art. 307 CC), la curatela educativa (art. 308 CC) e la privazione della custodia parentale (art. 310 CC) sono sufficienti, allora, secondo il principio della proporzionalità, i genitori non vanno privati dell'autorità parentale. A volte per proteggere il figlio è sufficiente la privazione della custodia parentale, che per inciso autorizza il relativo detentore a scegliere il luogo di residenza dei figli e le modalità di ricovero (DTF 128 III 9, consid. 4a pag. 9 e segg. con rinvii): per un maggior approfondimento di quest'ultimo aspetto cfr. anche caso-062.

* Sentenza non pubblicata nella raccolta ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.284/2005.


Data modifica: 02/10/2006

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