Caso 204 del 13/10/2008
Qualora fosse pendente una procedura di divorzio all’estero, è possibile rendere competente il Giudice in Svizzera con un’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale?
In una sentenza del 6 dicembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La competenza del Giudice svizzero delle misure a protezione dell’unione coniugale non decade già con il solo avvio della procedura di divorzio all’estero, bensì unicamente quando il Giudice estero del divorzio emana delle misure provvisionali e queste sono divenute esecutive in Svizzera. Lo stesso vale per le misure richieste in Svizzera dopo l’avvio della procedura di divorzio all’estero.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La fattispecie è la seguente. La moglie è cittadina svizzera, mentre il marito ha doppia cittadinanza, svizzera e ceca. Il 4 luglio 2005 il marito ha promosso un'azione di divorzio in Cechia. Il 18 ottobre 2005 la moglie ha promosso una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale in Svizzera. Il 19 giugno 2006 il Giudice svizzero ha adottato delle misure a protezione dell'unione coniugale (autorizzazione a vivere separati, attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e alimenti)
Dal momento in cui è pendente una procedura di divorzio davanti ad un Tribunale competente, possono essere adottate solo misure cautelari e non più misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. anche DTF 129 III 60. consid. 2, pag. 61, con riferimenti; caso-80); ciò vale anche in ambito internazionale (Sentenza TF 5C.243/1990 del 5 marzo 1991, consid. 2c; v. anche SJ 1991, pag. 463).
Nel caso concreto, dal momento in cui la moglie ha inoltrato in Svizzera delle misure a protezione dell'unione coniugale allorquando in Cechia era già pendente una procedura di divorzio, il Giudice svizzero non dovrebbe più essere considerato competente.
Va tuttavia precisato che il Giudice svizzero delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane comunque competente per quei casi in cui fin dall'inoltro di tale procedura si deve ritenere che la sentenza di divorzio estero non potrà essere riconosciuta in Svizzera (DTF 86 II 303, consid. 3, pag. 310).
Tuttavia, come nel caso concreto, qualora qualora non fossimo in presenza di quest'ultima ipotesi, la competenza svizzera può essere comunque data dall'art. 10 LDIP.
Prima dell'entrate in vigore della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) (1° gennaio 1989), il Tribunale federale aveva emanato la sentenza DTF 104 II 246, secondo cui il Giudice svizzero competente per le misure destinate a tutelare l'unione coniugale non cessava d'essere competente al momento in cui veniva aperto all'estero il processo di divorzio, ma soltanto allorquando il Giudice straniero avesse ordinato misure provvisionali per la durata del processo e le stesse fossero state dichiarate esecutive in Svizzera; in realtà si trattava di permettere ai Giudici svizzeri di colmare una lacuna esistente a quel tempo, ossia permettere loro di emanare delle misure cautelari qualora fosse pendente una procedura di divorzio all'estero (cfr. sentenza TF 5C.243/1990 del 5 marzo 1991; v. anche SJ 1991, pag. 463).
Con l'entrata in vigore della LDIP il principio è stato formalizzato con l'art. 10 LDIP. Di conseguenza nel caso concreto il Giudice svizzero è stato considerato competente ad adottare misure cautelari ex art. 10 LDIP. Il Tribunale federale, ribadendo i principi di cui alla sentenza del 1991 appena citata, ha indicato e confermato i casi in cui il Giudice svizzero è competente ex art. 10 LDIP, vale a dire quando il diritto applicato dal Giudice straniero che si occupa del divorzio non conosce una regolamentazione analoga a quella svizzera per le misure cautelari, quando le misure decise dal Giudice straniero non potranno essere rese esecutive al domicilio svizzero dei coniugi, quando vi è una situazione di pericolo, quando non si possa contare sull'emanazione di una decisione straniera in tempi ragionevoli (cfr. per tutto ciò anche sentenza TF 5A.677/2007 del 21 aprile 2008, consid. 3.1.), per garantire l'esecuzione futura di misure relativamente a beni siti in Svizzera.
* Sentenza pubblicata nella Raccolta Ufficiale del Tribunale federale: DTF 134 III 326.
Per le condizioni alle quali è possibile chiedere al giudice svizzero di emanare provvedimenti cautelari nel caso di una causa di divorzio pendente all'estero cfr. il riepilogo della giurisprudenza in RTiD II-2017, N. 70C.
Data modifica: 10/10/2020