Procedura di divorzio e contributo di mantenimento per i figli minorenni e maggiorenni

Caso 6 del 31/01/2000

In quale misura si considera nel fabbisogno dei genitori anche il mantenimento dei figli maggiorenni?

In una sentenza del 29 ottobre 1997* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Durante la procedura di divorzio non può essere considerato nel fabbisogno di uno dei genitori il contributo che questi versa spontaneamente per il mantenimento di un figlio maggiorenne agli studi; tale obbligo può quindi essere soddisfatto con la sola ed eventuale eccedenza spettante al genitore.
(…)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con l'abbassamento della maggiore età, il 1° gennaio 1995, da 20 a 18 anni, non vi sono stati solo dei benefici da parte di chi desiderava esercitare i propri diritti autonomamente già a partire dai 18 anni di età. In molti caso si sono per contro creati degli svantaggi, tra cui quello della protezione adeguata (dal punto di vista del mantenimento) del figlio tra i 18 e i 20 anni nella procedura di divorzio dei propri genitori. Infatti, a 18 anni i figli sono spesso ancora agli studi, per cui necessitano ancora di un adeguato mantenimento. Tuttavia a 18 anni sono già maggiorenni e i criteri alla base del calcolo per il loro mantenimento sono ben differenti rispetto a quando erano minorenni; senza entrare nel dettaglio, per il mantenimento di figli maggiorenni la giurisprudenza impone delle condizioni più restrittive, tra cui ad es. la garanzia della salvaguardia per il genitore obbligato del mantenimento del suo fabbisogno minimo oltre il 20% (DTF 127 I 202; DTF 118 II 97; la maggiorazione del 20% si applica solo alla base mensile e non alle altre poste del minimo esistenziale: cfr. sentenza TF 5A_785/2010 del 30 giugno 2011).
Il risultato di quanto sopra espresso è che un figlio maggiorenne di 18 anni, a cui manca ancora un anno o due per terminare il liceo o un'altra scuola superiore, potrebbe vedersi improvvisamente senza un adeguato sostentamento da parte del genitore obbligato (sovente il padre) e trovarsi magari obbligato ad agire direttamente in giustizia nei conforti dei genitori per ottenere comunque un alimento inferiore (o non ottenerlo del tutto) a quando era minorenne, ossia fin quando non aveva ancora compiuto 18 anni.
A mio avviso, vista la delicatezza della situazione, sarebbe opportuno non trattare diversamente un figlio studente di 17 anni rispetto al figlio, sempre studente, di 18 o 19 anni. In questo caso si dovrebbe tener conto maggiormente del caso concreto, facendo delle differenze tra studi universitari e studi superiori, in modo da evitare le conseguenze - in questo caso negative - dell'abbassamento della maggiore età per i figli che sono ancora in formazione quali liceali, apprendisti, ecc.

* Sentenza pubblicata in REP 1997, N. 21.


Data modifica: 31/01/2000

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