Procedura – impugnabilità delle decisioni di un’autorità tutoria

Caso 103 del 03/05/2004

E’ possibile impugnare la decisione con cui l’autorità tutoria decide di esperire un mezzo istruttorio?

In una sentenza del 23 marzo 2004* il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La legge di procedura per le cause amministrative, applicabile giusta l’art. 21 della legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, indica che la decisione con cui un’autorità ordina l’assunzione di un mezzo istruttorio nella prospettiva di una decisione finale è considerata “incidentale” e come tale risulta impugnabile solo ove provochi al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Di regola le decisioni dell'autorità tutoria (in Ticino dal 2001 le Commissioni Tutorie Regionali) sono impugnabili all'autorità di vigilanza sulle tutele entro il termine di 10 giorni (art. 420 cpv. 2 CC).
Tuttavia la legge cantonale (ticinese) sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut) non precisa se la risoluzione con cui l'autorità tutoria decide di esperire un mezzo istruttorio sia impugnabile. Occorre dunque far capo alla legge (cantonale) di procedura per le cause amministrative (Lpam), applicabile giusta l'art. 21 della Ltut (e richiamata anche dall'art. 424 cpv. 2 CPC).
Come detto, secondo la legge di procedura per le cause amministrative (Lpam) la decisione con cui un'autorità ordina l'assunzione di un mezzo istruttorio nella prospettiva di una decisione finale è considerata "incidentale" e come tale risulta impugnabile solo ove provochi al ricorrente un danno "non altrimenti riparabile", cioè un pregiudizio che non potrà essere completamente rimediato nemmeno da una decisione finale favorevole o da un ricorso interposto contro tale decisione.
Di regola contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 Ltut). Tuttavia la decisione con cui l'autorità di vigilanza statuisce su una decisione meramente incidentale dell'autorità tutoria in passato non era appellabile.
Il tribunale d'appello ha tuttavia recentemente mitigato tale prassi nel senso di ammettere la ricevilibilità di tutti gli appelli diretti contro le decisioni incidentali emanate dall'autorità di vigilanza (indipendentemente quindi dall'appellabilità della relativa decisione secondo le norme di procedura civile), a condizione tuttavia che il ricorrente faccia valere dinanzi al Tribunale d'appello il rischio di un pregiudizio irreparabile (I CCA 14.01.2005 in re P., inc. n. 11.2005.5). In quest'ultima sentenza il Tribunale d'appello ha indicato che la decisione con cui l'autorità tutoria ordina l'assunzione di una perizia psichiatrica dell'interdicendo o il suo accompagnamento forzato è appellabile a condizione che l'interessato faccia valere un rischio di pregiudizio irreparabile. Di per sé l'assunzione di una perizia psichiatrica o l'accompagnamento forzato non comporta un pregiudizio irreparabile per l'interdicendo, a meno che risulti sproporzionato rispetto al fine perseguito (precisazione della giurisprudenza).
Nel caso concreto l'autorità tutoria ha emanato una decisione con cui veniva fatto ordine di eseguire sul minore una visita proctologica; è stato indicato che una tale decisione non provoca di regola un danno irreparabile. Da notare che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la decisione con cui un'autorità tutoria ordina una perizia psichiatrica nell'ambito di una procedura d'interdizione non comporta - di regola - una grave ingerenza nella libertà individuale, nemmeno se la perizia viene eseguita contro la volontà dell'interdicendo e richiede qualche giorno di degenza in istituto (DTF 124 I 43, consid. 3c, con riferimenti).

* Sentenza non pubblicata.


Data modifica: 03/05/2004

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