Caso 413 del 01/11/2017
Come si calcola la proroga dei termini quando il termine originario cade in un giorno festivo ufficiale?
In una sentenza del 7 febbraio 2017 la Prima Camera Civile del Tribunale d’appello ha stabilito quanto segue:
La proroga di un termine a norma dell’art. 144 cpv. 2 CPC comincia decorrere il giorno successivo alla scadenza dell’ultimo termine impartito, ma si protrae al primo giorno feriale seguente nel caso in cui l’ultimo giorno del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo (art. 142 cpv. 3 CPC).
Sentenza I CCA 11.2015.19 = RTiD II-2017, N. 32c, pag. 843 e segg.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Con petizione di modifica della sentenza di divorzio non motivata del 5 marzo 2014 l’ex marito ha convenuto la ex moglie davanti al Pretore, per ottenere la sospensione temporanea del suo obbligo alimentare. Constatato che le parti non avevano raggiunto un'intesa, il Pretore ha fissato all'istante il 6 ottobre 2014 un termine di 30 giorni per motivare la petizione. Il 24 ottobre 2014 l’ex marito ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni, che gli è stata accordata. Il 1° dicembre 2014 egli ha richiesto una nuova proroga di 5 giorni, che il Pretore pure gli ha concesso. Il 15 dicembre 2014 il marito ha presentato la petizione motivata, che il Pretore ha notificato alla ex moglie. Il 19 dicembre 2014, la convenuta ha postulato lo stralcio della causa dal ruolo per inosservanza del termine destinato a motivare l'azione. Statuendo il 23 gennaio 2015, il Pretore ha respinto l'istanza di stralcio. La convenuta ha ricorso al Tribunale d’appello.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la seconda proroga di 30 giorni per presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7 novembre 2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre, salvo protrarsi a martedì 9 dicembre in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014 essendo domenica e l'8 dicembre giorno festivo cantonale (art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). A suo parere, una proroga ha effetto solo una volta decorso il termine originario, il quale va calcolato “in base alla disciplina sancita dall'art. 142 CPC, ivi compreso il suo cpv. 3”. Nella fattispecie il secondo termine è cominciato a decorrere così – egli ha continuato – il giorno dopo la “compiuta decorrenza del termine iniziale”, ovvero il 9 dicembre 2014. Esso sarebbe scaduto pertanto sabato 13 dicembre 2014, per poi protrarsi a lunedì 15 dicembre 2014. Ne segue la tempestività della motivazione della petizione di modifica della sentenza di divorzio.
Secondo la ex moglie la proroga di un termine comincia a decorrere subito “all'ultimo giorno matematico (…) inizialmente concesso, indipendentemente da che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo”. Essa afferma che una richiesta di proroga non fa nascere un nuovo termine distinto dal primo, ma allunga il primo formando un termine unico.
Nelle condizioni descritte la questione è di sapere se la proroga di un termine a norma dell'art. 144 cpv. 2 CPC cominci a decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine impartito, ma si protragga al primo giorno feriale seguente nel caso in cui l'ultimo giorno del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo (art. 142 cpv. 3), come sostiene l'attore, oppure se, come afferma la convenuta, la proroga cominci a decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine impartito, indipendentemente dal fatto che l'ultimo giorno del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.
Il Codice di diritto processuale civile non precisa come debba essere calcolata una proroga dei termini fissati dal giudice. In dottrina sussiste unanimità di vedute sul principio per cui una proroga a norma dell'art. 144 CPC non costituisce un nuovo termine, ma un prolungamento del termine originario, di modo che la proroga decorre immediatamente dall'ultimo giorno di quel termine. Sulla questione di sapere però se l'ultimo giorno di quel termine si protragga al primo giorno feriale seguente nel caso in cui cada di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo riconosciuto, le concezioni differiscono (art. 142 cpv. 3 CPC). Da un lato v'è chi sostiene che un termine originario di dieci giorni prorogato di altri dieci non deve risultare più lungo di un termine originariamente fissato in venti giorni solo per l'applicabilità dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Dall'altro v'è chi sostiene che l'applicabilità dell'art. 142 cpv. 3 CPC è generalmente invalsa, di modo che scostarsene in singoli casi condurrebbe a soluzioni inusuali.
Orbene, secondo il Tribunale d’appello quest'ultima corrente di pensiero, appoggiata dalla dottrina maggioritaria, merita preminenza. Non tanto perché l'altro punto di vista manchi di logica o di rigore giuridico, quanto perché esso riserva inconvenienti pratici. Ogni qual volta in cui entri in considerazione una proroga, in effetti, esso imporrebbe di verificare quando il termine originario sarebbe scaduto senza tenere calcolo dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Con effetti che possono risultare incongrui.
Nel caso in esame la seconda proroga di 30 giorni fissata dal Pretore per presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7 novembre 2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre successivo. Se l'attore non avesse chiesto una terza proroga, il termine si sarebbe protratto pacificamente fino a martedì 9 dicembre in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014 essendo domenica e l'8 dicembre giorno festivo cantonale. Avendo egli ottenuto una terza proroga (di 5 giorni), seguendo la dottrina minoritaria i cinque giorni andrebbero conteggiati non partendo da mercoledì 10 dicembre 2014, bensì tornando indietro al precedente sabato 6 dicembre. Non solo: anche la proroga del termine sarebbe stata da chiedere non entro la scadenza legale di martedì 9 dicembre 2014, bensì entro il precedente sabato 6 dicembre. Tutto ciò non è agevolmente praticabile e genera complicazioni non necessarie, né per le parti né per i tribunali.
Nel caso specifico il primo termine di 30 giorni impartito all'attore il 6 ottobre 2014 è cominciato a decorrere l'8 ottobre successivo e sarebbe scaduto giovedì 6 novembre 2014. Prorogato di 30 giorni, esso sarebbe spirato sabato 6 dicembre, salvo protrarsi al martedì 9 dicembre successivo. L'ulteriore proroga di cinque giorni sarebbe scaduta così domenica 14 dicembre, ma si è protratta anch'essa al giorno feriale successivo. Introdotta lunedì 15 dicembre 2014, la motivazione della petizione è stata pertanto ritenuta tempestiva. L'appello è stato dunque respinto.
Nota: il principio del computo della proroga dei termini sopra riportato deve essere ritenuto con estrema prudenza. Infatti la decisione del Pretore è di natura incidentale e se un ricorso al Tribunale d’appello si è dimostrato agevolmente ricevibile, a livello di ricorso al Tribunale federale le condizioni sono molto più severe. Pertanto la parte convenuta ha deciso di non ricorrere al Tribunale federale contro la decisione incidentale, ciò che potrà tuttavia ancora fare – con condizioni procedurali meno restrittive – al termine della vertenza di merito, contro la decisione finale. Pertanto sarei particolarmente prudente nel ritenere la giurisprudenza di cui sopra come principio assodato, anche perché la motivazione secondo cui una soluzione diversa rispetto a quella proposta “non è agevolmente praticabile e genera complicazioni non necessarie, né per le parti né per i tribunali” mi permetto di dire essere piuttosto debole.
Data modifica: 06/08/2018