Protezione dell’unione coniugale – redditi elevati – calcolo alimenti per il coniuge

Caso 326 del 01/02/2014

Nell'ambito di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale, in caso di redditi elevati, quale è il metodo di calcolo del contributo alimentare a favore del coniuge?

In una sentenza del 30 dicembre 2013, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il metodo di calcolo delle eccedenze non si applica qualora durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni finanziarie particolarmente agiate. Nel caso di persone abbienti fa stato infatti – per evitare tesaurizzazioni – l'ammontare delle spese effettive concretamente indispensabili per mantenere il livello di vita del coniuge creditore prima della separazione. in questi casi i contributi di mantenimento vanno definiti in base al principio del dispendio effettivo, nel senso che il coniuge creditore deve allegare e rendere verosimili le spese necessarie per il mantenimento del suo tenore di vita precedente la separazione.

Sentenza I CCA 11.2011.185


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 2002. Dalla loro unione sono nati due figli, rispettivamente nel 2004 e nel 2007. La separazione di fatto data del dicembre 2010. Il marito è un professionista indipendente, la moglie dal 2007 casalinga. Nel febbraio 2011 la moglie ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale.
Con sentenza del novembre 2011 il Giudice di prima istanza ha previsto, tra gli altri punti, il versamento di un contributo alimentare del marito alla moglie pari a CHF 11'165.00 mensili, oltre gli alimenti per i figli.
Il marito ha presentato appello.

Il Tribunale d'appello ha innanzi tutto ricordato che nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale la procedura è sommaria, per la quale vige il principio inquisitorio "attenuato" (limitato" o "sociale"). Mezzi di prova nuovi sono ricevibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
In concreto il marito ha chiesto in sede di appello di acquisire agli atti il proprio bilancio e conto economico al 31.12.2009, ma i documenti potevano essere già prodotti davanti al Pretore (art. 229 cpv. 3 CC), per cui è stata respinta la sua richiesta di poterli produrre in sede di appello.

Fatta questa - importante - premessa procedurale, si pone ora il problema del calcolo del contributo di mantenimento muliebre. Il Pretore ha applicato il metodo di calcolo di divisione delle eccedenze, concetto che per contro il Tribunale d'appello ha ritenuto errato.

Nel caso concreto il marito ha un reddito accertato in CHF 27'000.00 mensili e un fabbisogno di CHF 6'000.00 mensili, mentre la moglie non ha entrate proprie e ha un fabbisogno minimo di CHF 5'350.00 mensili.

Il metodo di calcolo delle eccedenze non può essere applicato ove si renda verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia. Dove non trova applicazione il calcolo delle eccedenze, va verificato l'ammontare in base al principio del dispendio effettivo, nel senso che il coniuge creditore deve allegare e rendere verosimile le spese necessarie per il mantenimento del suo tenore di vita precedente la separazione.

Nel casco specifico è assodato che  durante la comunione domestica i coniugi vivevano in condizioni finanziarie particolarmente agiate, ove appena si consideri il reddito del marito di CHF 27'000.00 mensili. Il Pretore non poteva applicare il calcolo delle eccedenze, ma doveva calcolare il contributo di mantenimento del marito applicando il metodo del dispendio effettivo ed esigere che il coniuge creditore rendesse verosimili le spese necessarie per mantenere il proprio tenore di vita antecedente la separazione.

Ora, dato che la moglie ha reso verosimile un proprio dispendio prima della separazione pari a CHF 7'850.00 mensili, questo è il contributo alimentare che le spetta, ritenuto che il marito, con un reddito di CHF 27'000.00 mensili, anche considerando un proprio fabbisogno di CHF 10'400.00 mensili - come pretende in appello - ha la disponibilità per far fronte al mantenimento muliebre di CHF 7'850.00 mensili e dei figli pari a CHF 2'200.00 mensili per l'uno e CHF 1'900.00 mensili per l'altro, importi questi non controversi.

Ora, la sentenza in questione riporta che finalmente anche il Tribunale d'appello di Lugano in caso di redditi elevati non ritiene applicabile, in ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, il calcolo delle eccedenze, e ciò senza tener conto se i coniugi avessero o meno risparmiato durante l'unione domestica. Questa giurisprudenza - che si discosta dalla precedente e più rigida prassi (v. caso - 108) - è certamente da salutare favorevolmente, dato che si conforma a quanto il Tribunale federale riconosce ormai da anni.

 


Data modifica: 01/02/2014

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