Caso 391 del 01/12/2016
Quali sono i principi che reggono l'attribuzione in virtù del regime matrimoniale di un bene ricevuto nel quadro di una divisione ereditaria, quando il coerede ricevente ha dovuto pagare un conguaglio?
In una sentenza del 23 marzo 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se un coerede acquista individualmente un bene della successone nell’ambito dello scioglimento della proprietà comune, per qualificare il bene quale acquisto o bene proprio occorre fare determinate distinzioni in considerazione del valore della quota ereditaria, del bene, nonché dell’eventuale conguaglio pagato.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati il 20 aprile 1970. Mediante una disposizione di ultima volontà del 2 aprile 1976, la moglie è stata istituita erede di una successione, il cui disponente è poi deceduto il 23 giugno 1976. Con atto di compravendita del 23 maggio 1978 la moglie ha acquistato dalla successione un bene immobile al prezzo di CHF 338’000.00, pagati alla successione tramite CHF 300’000.00 di ipoteca e CHF 38’000.00 a contanti.
Il 15 dicembre 2008 la moglie ha promosso l’azione di divorzio.
Secondo l’art. 560 cpv. 1 CC gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. I coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (art. 602 cpv. 2 CC). Fino alla scioglimento della comunione ereditaria i coeredi non hanno alcun diritto individuale e indipendente sui singoli beni della successione e nella divisione i coeredi hanno i medesimi diritti sui beni della successione (art. 610 cpv. 1 CC).
La pretesa su una parte della successione o sulla liquidazione della comunione ereditaria acquisita quale eredità fa parte dei beni propri (art. 198 cifra 2 CC).
Se un coerede acquista individualmente un bene della successone nell’ambito dello scioglimento della proprietà comune occorre fare la seguente distinzione: se il valore del bene acquisito dalla successione è pari o inferiore al valore della quota ereditaria, il bene è qualificato per surrogazione quale bene proprio; se il valore del bene è superiore alla quota ereditaria, il coerede deve pagare un importo di conguaglio (un saldo) e si è in presenza di due acquisti in sostituzione: uno in relazione alla pretesa di liquidazione della quota ereditaria e l’altro in relazione al pagamento della differenza. Anche in questo caso vale la regola della surrogazione. Il risultato dipende da quale massa ha finanziato il bene. Se entrambi i finanziamenti derivano dai beni propri, allora anche il bene in sostituzione sarà un bene proprio. Se per contro il finanziamento avviene con la massa dei beni propri e la massa degli acquisti di un coniuge, il bene in sostituzione farà parte della massa che ha contribuito maggiormente (DTF 132 III 145, consid. 2.2.2). L’altra massa avrà diritto ad un compenso variabile (art. 209 cpv. 3 CC; cfr. DTF 132 III 145, consid. 2.2.2 e DTF 131 III 559, consid. 2.3). Se le due masse hanno contribuito in egual misura, il bene farà parte degli acquisti.
Nel caso concreto nella successione (del valore totale di CHF 352’905.20) si trova l’immobile controverso, per il quale la moglie ha pagato un prezzo di CHF 338’000.00; la sua quota ereditaria era del 60% (vale a dire CHF 211’743.12). Se il bene immobile fosse stato acquisito dall’erede nell’ambito di una classica liquidazione della successione, la quota ereditaria sarebbe stata superiore alla metà del valore e pertanto il bene sarebbe stato qualificato quale bene proprio, ciò che nel caso concreto corrisponde alla conclusione a cui è giunta l’istanza cantonale.
Tuttavia dalle risultanze istruttorie si evince che la moglie non ha acquisito il bene nell’ambito di una divisione ereditaria, ma l’ha acquistato tramite un atto formale di compravendita. Tenuto conto che l’istanza cantonale ha erroneamente considerato determinante per la liquidazione del regime matrimoniale la data della successione, ha dunque ritenuto irrilevante la modalità di acquisto del bene da parte dell’erede, ciò che per il Tribunale federale non può per contro essere condiviso. L’incarto è pertanto stato rispedito all’autorità cantonale per un nuovo giudizio.
Data modifica: 01/12/2016