Qualifica giuridica di una prestazione di libero passaggio pagata a contanti dopo la litispendenza di divorzio

Caso 291 del 01/08/2012

Come viene considerata giuridicamente una prestazione di libero passaggio pagata a contanti dopo la litispendenza di divorzio?

In una sentenza del 20 giugno 2012 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il capitale di previdenza versato da un istituto di previdenza a favore del personale dopo l'introduzione dell'azione di divorzio non può, in seguito allo scioglimento del regime dei beni, divenire un acquisto ed è di conseguenza irrilevante dal profilo della liquidazione dei beni. Tuttavia, se la pretesa al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio nasce, in modo definitivo e incondizionato, prima della presentazione dell'istanza di divorzio, essa è inclusa nella liquidazione dei beni, anche se il versamento in contanti avviene di fatto dopo la presentazione di tale istanza.

 

Sentenza TF 5A_200/2011.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'ambito della relativa procedura di divorzio, il 19 luglio 2004 i coniugi si sono intesi nel senso che il marito - avendo nel frattempo intrapreso un'attività lavorativa indipendente e avendo chiesto il pagamento a contanti della sua previdenza professionale - avrebbe depositato presso un notaio la prestazione d'uscita da lui maturata nei confronti del proprio istituto di previdenza professionale, entrambi i coniugi impegnandosi a mantenere il blocco dell'importo.
Il 22 novembre 2004 la moglie si è rivolta al Pretore, dolendosi del ritardo con cui il marito versava i contributi per la famiglia.
Con decreto cautelare 7 febbraio 2005 il Pretore ha quindi ordinato al predetto notaio di prelevare dal capitale in suo possesso ogni mese un importo pari agli alimenti dovuti dal marito per i figli, riversandoli direttamente nelle mani della moglie.
Con lettera 24 agosto 2007 il notaio ha comunicato al Pretore che, in ossequio al decreto 7 febbraio 2005, tutto l'importo di CHF 116'917.35 depositato presso di lui era stato riversato alla moglie.

Il 14 settembre 2007 il Pretore ha pronunciato il divorzio e per le conseguenze accessorie ha tra l'altro dichiarato liquidato il regime dei beni e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio.

Con sentenza 15 febbraio 2011 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificando parzialmente le conseguenze accessorie del divorzio. La Corte cantonale ha condannato il marito a versare all'ex moglie, in liquidazione del regime dei beni, fr. 58'458.65 oltre interessi, ossia la metà di CHF 116'917.35 originariamente depositati presso il notaio, ma nel frattempo consumati a seguito del mancato pagamento del marito dei contributi alimentari.

Si annota che le parti durante la procedura di divorzio si erano intese nel senso di considerare quale acquisto e unico bene da liquidare gli averi previdenziali dell'ex marito pari a fr. 116'917.35 (capitale pagato in contanti in virtù dell'art. 5 cpv. 1 LFLP, inizialmente depositato presso un notaio ed in seguito interamente utilizzato per il pagamento dei contributi alimentari).

Dal profilo del diritto si premette che il capitale di previdenza versato da un istituto di previdenza a favore del personale dopo l'introduzione dell'azione di divorzio non può, in seguito allo scioglimento del regime dei beni, divenire un acquisto ed è di conseguenza irrilevante dal profilo della liquidazione dei beni (DTF 123 III 289 consid. 3b/cc). Tuttavia, se la pretesa al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio nasce, in modo definitivo e incondizionato, prima della presentazione dell'istanza di divorzio, essa è inclusa nella liquidazione dei beni, anche se il versamento in contanti avviene di fatto dopo la presentazione di tale istanza (sentenza TF 5C.177/2000 del 19 ottobre 2000 consid. 3b).

Nel caso concreto l'azione di divorzio era stata introdotta il 12 novembre 2003. Il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio è avvenuto dopo il 19 luglio 2004 sul conto di un notaio. Tuttavia, il ricorrente aveva cessato la sua attività dipendente già nel febbraio 2003 per cominciare un'attività lucrativa indipendente. In tali circostanze il Tribunale federale ha ritenuto che la pretesa dell'ex marito ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP era nata prima dell'introduzione dell'azione di divorzio il 12 novembre 2003: è pertanto conforme al diritto federale giudicare che la prestazione di libero passaggio debba essere inclusa nella liquidazione del regime dei beni delle parti, ciò di cui è stato dato atto nel corso dell'udienza del 22 agosto 2005 (v. sentenza TF 5C.177/2000 del 19 ottobre 2000 consid. 3c).
Inoltre, dato che il ricorrente non ha contestato nemmeno il fatto che l'intero capitale ricevuto quale prestazione d'uscita debba rientrare nei suoi acquisti, in queste condizioni il Tribunale federale non ha verificato se parte di tale capitale dovesse essere ascritta ai suoi beni propri ai sensi dell'art. 207 cpv. 2 CC (DTF 134 III 102 consid. 1.1; v. anche DTF 127 III 433 consid. 2b; 118 II 382 consid. 4).

La prestazione di libero passaggio dell'ex marito rappresenta dunque, pacificamente, l'unico bene da liquidare. In virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC all'ex moglie spetta pertanto la metà di tale prestazione.

I Giudici cantonali hanno osservato che un bene consumato dopo lo scioglimento del regime matrimoniale va tenuto in considerazione, ai fini della liquidazione del regime dei beni, per il valore che aveva al momento di essere consumato. Su questa considerazione il Tribunale federale ha indicato che ciò è in linea con la propria giurisprudenza, secondo la quale se un bene è alienato dopo lo scioglimento del regime dei beni, per la liquidazione di quest'ultimo risulta di principio determinante il valore del bene al momento dell'alienazione (DTF 135 III 241 consid. 4.1 con rinvii).
Il ricorrente ha dal canto suo sostenuto che la Corte cantonale non avrebbe tenuto conto dell'eccezione prevista dalla dottrina (v. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, n. 20 ad art. 207 CC) secondo la quale se un bene è stato consumato - con l'accordo del coniuge o del giudice - per il mantenimento, tale bene non deve essere reintegrato per il valore che aveva in precedenza. Tuttavia su tale aspetto il Tribunale federale ha precisato che questa eccezione entra in linea di conto se il consumo del bene è necessario ad assicurare il mantenimento a causa di un'insufficienza di redditi (HAUSEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 10 ad art. 207 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 6 ad art. 207 CC), mentre nel caso concreto, il Pretore - su istanza e con il consenso dell'ex moglie che si doleva del ritardo con cui il marito versava i contributi per la famiglia - ha ordinato il consumo del bene del ricorrente per garantire il mantenimento dell'opponento, ma dagli atti emerge che il Giudice di prime cure ne ha ordinato il consumo non perché ritenesse che l'ex marito non potesse disporre di redditi sufficienti a versare i contributi alimentari, ma per garantire il pagamento dei contributi a scadenze regolari. L'eccezione prevista dalla dottrina non è stata quindi ritenuta in ogni modo applicabile alla presente fattispecie.

Da notare che nella sentenza qui commentata il Tribunale federale al consid. 4.4.1 ha indicato in merito al calcolo dei contributi alimentari a favore dei figli che gli assegni famigliari non vanno aggiunti al reddito del genitore che li percepisce, ma dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (v. anche DTF 137 III 64, consid. 4.2.3).
Nella sentenza TF 5A_892/2013 del 29 luglio 2014 il Tribunale federale ha indicato che per contro ad es. gli importi del datore di lavoro che vengono versati ad un genitore e messi a sua libera disposizione per alleggerire il suo dovere di mantenimento o permettergli di eseguirlo non ricadono sotto l'art. 285 cpv. 2 CC e non devono pertanto essere dedotti dal fabbisogno del figlio, ma costituiscono una componente del reddito del genitore che ne beneficia.

 

 

 


Data modifica: 01/08/2012

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