Caso 189 del 17/02/2008
A quali condizioni è possibile chiedere il rimpatrio di minori che uno dei due genitori ha trasferito all'estero senza il consenso dell'altro?
In una sentenza del 17 ottobre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il trasferimento all'estero di un minore è considerato illecito se avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno e se tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nella sentenza trattata con il presente caso, il Tribunale federale ha ammesso il ricorso di un cittadino americano che aveva invocato la violazione della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori dato che madre e figlio si erano trasferiti - senza il suo consenso e in violazione di decisioni di autorità giudiziarie degli Stati Uniti - dapprima in un altro Stato americano, per poi recarsi in Spagna e infine in Svizzera.
La particolarità della fattispecie è che i due genitori non erano sposati e il padre ha riconosciuto il figlio dopo che madre e figlio erano già arrivati in Svizzera. Secondo il Tribunale federale il padre ha potuto chiedere ed ottenere il rientro del minore negli Stati Uniti in applicazione dell'art. 3 della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, secondo cui il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito:
a)
quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
b)
quando tale diritto era esercitato di fatto, solo o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti.
Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato.
Il diritto di custodia di cui alla lettera a) può segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di questo Stato.
In effetti nonostante la sua paternità dal profilo legale sia stata accertata sono dopo l'arrivo in Svizzera del figlio e della madre, le autorità giudiziarie americane avevano già attribuito al padre dei diritti e fatto obbligo alla madre di non lasciare il territorio americano. Inoltre è stato accertato che il padre ha convissuto per un certo periodo con la madre e quando quest'ultima se n'è andata con il figlio, il padre ha sollecitato più volte alla madre la restituzione del figlio.
Attiro l'attenzione sull'eventuale tempo limite per la richiesta di ritorno di cui all'art. 12 della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori,
Da notare che il concetto di custodia è retto dall'art. 5 della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, secondo cui il "diritto di custodia comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora".
Su quest'ultimo argomento (e in particolare sulla differenza con il concetto di "autorità parentale") mi riallaccio a quanto indicato nel caso 126 e riferimenti.
Peccato infine che la Convenzione si applichi solo fra gli Stati contraenti (cfr. anche sentenza TF 5A_164/2013, consid. 4 del 18 aprile 2013): cfr. appendice, sotto campo di applicazione.
* Sentenza pubblicata in DTF 133 III 694.
Data modifica: 17/02/2008