Rapporto tra equa indennità della previdenza professionale e mantenimento dopo il divorzio

Caso 193 del 14/04/2008

Il diritto al mantenimento dopo il pensionamento sussiste anche se la previdenza professionale è stata divisa nell’ambito del divorzio?

In una sentenza del 14 agosto 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora un coniuge sia già pensionato al momento del divorzio, per il coniuge più giovane, che raggiungerà l’età di pensionamento unicamente qualche anno più tardi, è necessario stabilire sia l’indennità adeguata secondo l’art. 124 CC, sia il contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC). Queste due pretese sono correlate nel senso che un’equa indennità fissata troppo esigua, deve essere compensata con un contributo di mantenimento più alto.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nella presente fattispecie siamo in presenza di due coniugi in cui il marito ha 14 anni in più della moglie e il matrimonio è di lunga durata (oltre 10 anni). Il marito al momento del divorzio aveva 71 anni, per cui già in pensione, mentre la moglie 57 anni.
Litigiosi nel caso concreto sono il contributo di mantenimento post divorzio del marito a favore della moglie (art. 125 CC) e l'indennità adeguata prevista dall'art. 124 CC (l'ammontare dell'indennità adeguata dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza).
Se il coniuge debitore di alimenti è già pensionato, mentre l'altro lo sarà parecchi anni dopo, il Giudice del divorzio deve prevedere per il periodo posteriore il pensionamento del coniuge più giovane, sia un'indennità adeguata ex art. 124 CC, sia un contributo alimentare ai sensi dell'art. 125 CC, importi che prendano in considerazione i bisogni concreti di ciascun coniuge. Gli importi fissati per ciascuno di questi due diritti sono tra di loro interdipendenti, nel senso che eventuali lacune previdenziali devono essere colmate con il versamento di un contributo alimentare (DTF 129 III 257 consid. 3.5 p. 263). Al contrario, se l'equa indennità è adeguata, si giustifica un contributo di mantenimento ridotto. In ogni caso l'importo totale corrisposto dal coniuge debitore è limitato sia dal tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, sia dalle capacità contributive ridotte del coniuge debitore, tenuto conto d'altra parte che gli importi di previdenza professionale non raggiungono mai l'ammontare dell'ultimo stipendio.

Naturalmente, qualora si fosse stato in presenza di un matrimonio di breve durata, il concetto del clean break, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 125 CC, avrebbe fatto decadere la possibilità di ottenere un contributo alimentare dopo il divorzio, ma non per l'ottenimento di un'equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A 55/2007 (v. anche FamPra 1/2008, N. 6).


Data modifica: 14/04/2008

divorzio.ch

Il presente sito ha quale scopo quello di informare l'utente sulle questioni principali inerenti la procedura di separazione e di divorzio in Svizzera.

Il sito non è rivolto in modo esclusivo a giuristi, ma anche a chi desidera informazioni sulle procedure e conseguenze di una separazione o un divorzio. Sono inoltre pubblicati indirizzi ai quali rivolgersi in caso di problemi coniugali.
© 1999-2023 avv. Alberto F. Forni - Switzerland