Regime matrimoniale – attribuzione di un bene ad una massa – calcolo del compenso variabile ex art. 209 cpv. 3 CC

Caso 150 del 29/05/2006

Come avviene l’attribuzione ai beni propri o agli acquisti di un bene finanziato da un coniuge? Come si calcola il diritto al compenso variabile in favore dell’altra massa secondo l’art. 209 cpv. 3 CC?

In una sentenza del 2 febbraio 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Un bene dev’essere attribuito alla massa che ha finanziato il suo acquisto anche quando si tratta di un terreno non costruito e che viene successivamente edificato con mezzi finanziari provenienti dagli acquisti del marito e il valore della costruzione eccede di molto quello del suolo.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è la seguente:

  • terreno acquistato durante il matrimonio dal marito e finanziato con un anticipo ereditario da lui ricevuto dalla propria madre di CHF 39'250.00;
  • in seguito, sempre durante il matrimonio, è stata costruita sul medesimo terreno una villa, finanziata in parte dai risparmi da lavoro del marito pari a CHF 118'000.00 e in parte con l'accensione di un debito ipotecario di CHF 230'000.00 (per un totale dunque di CHF 348'000.00);

Al momento del divorzio la situazione, stimata per i primi due valori da un perito, era la seguente:

  • il valore del solo terreno era di CHF 126'000.00;
  • il valore della villa era di CHF 396'000.00;
  • l'ipoteca risultava essere stata ridotta a CHF 184'244.00.

Secondo l'art. 207 cpv. 1 CC gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni; Tutti i beni della famiglia devono dunque essere qualificati beni propri o acquisti (DTF 125 III 1, consid. 3; DTF 121 III 152, consid. 3a). Ciascun bene fa parte esclusivamente a una sola massa (cfr. referenze a pag. 149, consid. 2.2.1 della sentenza oggetto del presente commento).
Se l'acquisto di un bene è finanziato dai beni propri e dagli acquisti del medesimo coniuge, il bene è considerato integrato alla massa che ha partecipato in maniera maggiore; l'altra massa beneficerà allora di un compenso variabile ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC (cfr. DTF 131 III 559, consid 2.3 e riferimenti citati).
Se in un secondo tempo, successivamente all'acquisto, con dei beni appartenenti ad un'altra massa sono effettuati investimenti per il miglioramento o alla conservazione del bene, la qualifica di bene proprio o di acquisto di tale bene non cambia, anche se questi investimenti hanno un valore maggiore rispetto al bene medesimo: in effetti l'appartenenza di un bene ad una massa non muta ed è determinato al momento in cui tale bene viene a far parte dei beni del coniuge che ne é divenuto proprietario (cfr. referenze a pag. 149, consid. 2.2.3 della sentenza oggetto del presente commento).
Nel caso concreto il terreno non edificato era un bene proprio al momento del suo acquisto e tale è rimasto anche dopo la costruzione della villa, qualsiasi sia il valore di quest'ultima, per cui anche, come nel caso concreto, la medesima ha un valore notevolmente superiore a quello del terreno.

Il calcolo del compenso variabile viene effettuato in base all'art. 209 cpv. 3 CC se le due masse (beni priori e acquisti) che hanno finanziato il fondo (terreno e in seguito la villa) appartengono al medesimo coniuge; altrimenti, in caso di masse appartenenti l'una ad un coniuge e l'altra all'altro il calcolo verrebbe effettuato in base all'art. 206 cpv. 1 CC.
Per quanto concerne l'ipoteca, essendo la medesima un debito, grava la massa a cui è attribuito il fondo, conformemente all'art. 209 cpv. 2 CC (cfr. DTF 123 III 152, consid. 6b/bb).
Nel caso concreto gli acquisti del marito hanno contribuito al miglioramento o la conservazione del bene in due modi: con il finanziamento di parte della villa (CHF 118'000.00) e con la riduzione del debito ipotecario mediante ammortamenti di complessivi CHF 45'756.00 (CHF 230'000.00 - CHF 184'244.00). Infatti l'ammortamento, equivalendo ad un rimborso parziale del debito ipotecario, dà diritto alla massa che ha contribuito a tale pagamento (acquisti marito) ad un compenso variabile nei confronti della massa a cui appartiene in fondo (beni propri marito) ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC.
Per il calcolo del plusvalore (o deprezzamento, in caso di applicazione, come nel caso concreto, dell'art. 209 cpv. 3 CC) non si deve distinguere tra il valore del terreno e della villa, siccome il fondo costituisce un tutto (cfr. referenze a pag. 151, consid. 2.2.4 della sentenza oggetto del presente commento).

Nel caso concerto il plusvalore è di CHF 134'750.00 (vale a dire CHF 522'000.00 [CHF 126'000.00 + CHF 396'000.00] - CHF 387'250.00 [CHF 39'250.00 + CHF 348'000.00]).

Tale plusvalore va ripartito tra beni propri e acquisti come segue:

  • occorre tener conto che la costruzione della villa è stata sostanzialmente finanziata da terzi nella misura di CHF 184'244.00 (debito ipotecario al momento del divorzio), mentre i beni propri e gli acquisti del marito hanno da parte loro contribuito con un finanziamento netto pari a CHF 203'006.00 (CHF 387'250.00 relativi al valore del terreno e della villa rispettivamente al momento dell'acquisto del terreno e dell'edificazione della villa, dedotta l'ipoteca al momento del divorzio di CHF 184'244.00);
  • tale importo (CHF 203'006.00) va ripartito tra le masse: CHF 39'250.00, ossia il 19,33% (CHF 39'250.00: CHF 203'006.00) per i beni propri del marito e CHF 163'756.00 (CHF 118'000.00 + CHF 45'756.00), ossia l'80,67% (CHF 163'756.00 : CHF 203'006.00) per gli acquisti del marito;
  • il plusvalore del fondo, che ammonta a CHF 134'750.00, deve dunque essere ripartito tra i beni propri e gli acquisti del marito nella misura di CHF 26'047.00 (il 19,33%) a favore dei beni propri e CHF 108'703.00 (80.67%) a favore degli acquisti;
  • gli acquisti del marito hanno dunque nei confronti dei beni propri del medesimo, tenuto conto della partecipazione al plusvalore secondo l'art. 209 cpv. 3 CC, un credito (variabile) di CHF 272'459.00 (CHF 163'756.00 + CHF 108'703.00).

Il risultato sarebbe il medesimo se il calcolo del credito variabile fosse stato effettuato secondo l'art. 209 cpv. 3 CC partendo dal valore netto del fondo, vale a dire dopo deduzione dell'onere ipotecario (DTF 123 III 152, consid. 6b/bb in fine).

* Sentenza pubblicata in DTF 132 III 145.


Data modifica: 29/05/2006

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