Caso 60 del 04/06/2002
Quale Autorità è competente per adottare misure in merito alle relazioni personali tra genitori e figli? Quando le relazioni personali devono essere limitate o soppresse?
In una sentenza del 5 luglio 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
L'Autorità tutoria è competente per modificare la regolamentazione delle relazioni personali decise dal Giudice del divorzio, salvo se si deve modificare anche l'attribuzione dell'autorità parentale o i contributi di mantenimento.
Vi è pericolo per il bene del bambino se il suo sviluppo fisico, morale o psichico è minacciato dalla presenza anche limitata del genitore che non ha la custodia parentale. E' compatibile con il bene del bambino autorizzare per una durata determinata le relazioni personali nella forma di un diritto di visita sorvegliato.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Rilevo innanzi tutto che la competenza in merito alla regolamentazione delle relazioni personali tra genitori (segnatamente tra il genitore non affidatario) e figli è a dipendenza del caso del Giudice o dell'Autorità tutoria (in Ticino, dal 1° gennaio 2001, delle Commissioni Tutorie Regionali, e dal 1° gennaio 2013, delle Autorità Regionali di Protezione). In particolare, con la riforma del diritto del divorzio entrata in vigore il 1° gennaio 2000, le Autorità tutorie hanno acquisito nuove competenza che prima erano esclusivamente del Giudice. In particolare l'Autorità tutoria è competente per modificare la regolamentazione delle relazioni personali decise dal Giudice nell'ambito di un divorzio, a meno che la richiesta del genitore tenda alla modifica anche dell'autorità parentale e/o il contributo di mantenimento (art. 134 cpv. 4 e 275 cpv. 1 e 2 CC). In questi ultimi casi sarà ancora il Giudice ad essere competente per modificare le relazioni personali.
Relativamente alla limitazione delle relazioni personali, siano esse decise dal Giudice o dall'Autorità tutoria, si deve partire dal presupposto che una limitazione può essere decisa se il diritto alle relazioni personali pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Alla base della regolamentazione delle relazioni personali vi è il bene del bambino: se il bene del bambino è minacciato da delle relazioni personali dell'uno o dell'altro genitore, allora vi è la possibilità di una loro limitazione o revoca. Si deve però essere in presenza di un pericolo per la salute fisica, morale o psichica del bambino che non può essere arginato altrimenti. Il Tribunale federale precisa che tra questi motivi che legittimano una limitazione o una soppressione delle relazioni personali vi siano gli abusi sessuali. Il sospetto di tali abusi deve portare il Giudice o l'Autorità tutoria ad adottare misure severe, per lo meno fintanto che il sospetto dell'abuso sessuale non sia stato escluso. Un'altra possibilità, sempre che il bene del bambino non sia minacciato, è quella di permettere un diritto di visita sorvegliato.
Dal profilo del sospetto di abuso sessuale ritengo in ogni caso che la prudenza debba essere elevata e nel dubbio il diritto di visita va soppresso e non solo limitato; è infatti difficilmente concepibile anche un diritto di visita sorvegliato, laddove il bambino potrebbe essere confrontato all'abusante, con conseguenze drammatiche sulla sua psiche. Chiaramente l'approfondimento del sospetto va effettuato con urgenza, proprio per evitare d'altro canto di pregiudicare i rapporti personali tra genitori e figli laddove il sospetto di abuso sessuale non sia confermato. La realtà porta però ad una considerazione forzatamente insoddisfacente, dato che la valutazione della presenza o meno dell'abuso sessuale dovrà essere effettuata normalmente mediante perizia (dato che l'abusante non confessa quasi mai il proprio comportamento), ciò che implica competenza particolare e tempi (qualche mese).
* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5P.140/2001 (anche in FAMPRA 1/2002, pag. 172)
Data modifica: 04/06/2002