Relazioni personali, diritto di informazione

Caso 340 del 15/09/2014

Il genitore detentore dell'autorità parentale è tenuto ad informare l'altro genitore sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio?

In una sentenza del 27 maggio 2014 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L’obbligo previsto dall’art. 275a cpv. 1 CC non ha alcun carattere imperativo. Nelle situazioni altamente conflittuali, non è esigibile dal genitore affidatario che informi l’altro genitore. Giusta l’art. 275a cpv. 2 CC, il genitore non affidatario ha comunque un diritto di informazione diretto nei confronti dei terzi che sono coinvolti nella cura del minore.

Sentenza TF 5A_518/2013 = DTF 140 III 343


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Il caso riguarda una fattispecie ticinese e coinvolge un minorenne di 11 anni. Tra i genitori, non coniugati, vi è una situazione di forte conflitto che ha dato luogo a numerose procedure. Con decisione 30 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale 1, sede di Chiasso (CTR 1, ora Autorità regionale di protezione 1 - ARP 1), ha respinto un'istanza 23 febbraio 2011 con la quale il padre - genitore non affidatario e senza autorità parentale - ha chiesto che fosse ordinato alla madre, sola detentrice dell'autorità parentale, di consegnargli il rapporto scolastico del primo semestre 2010-2011 del figlio, nonché i rapporti scolastici di tutti gli istituti scolastici che il figlio frequenterà.
Il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso del padre e quest'ultimo si è rivolto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile: il ricorso è stato respinto.

Riprendiamo qui di seguito le principali considerazioni del Tribunale federale.
L'art. 275a CC prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1); essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2).
L'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC non è imperativo. Esso non esiste allorquando il genitore privo dell'autorità parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze, e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore titolare dell'autorità parentale. In virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC al genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale.

Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 275a cpv. 1 CC. Ritiene, in sostanza, che l'obbligo di consegnare i rapporti scolastici del figlio debba incombere al detentore dell'autorità parentale e non all'istituto scolastico, quest'ultimo essendosi del resto rifiutato di consegnargli l'auspicata documentazione.
Orbene, secondo il Tribunale federale, l'obbligo del genitore titolare dell'autorità parentale di informare l'altro genitore non è imperativo e nella fattispecie è pacifico che tra i genitori vi sia una situazione di conflitto particolarmente grave e persistente. In tali circostanze l'autorità inferiore poteva - senza violare l'art. 275a cpv. 1 CC - ritenere che all'opponente non potesse essere imposto di trasmettere i rapporti scolastici del figlio al ricorrente. L'asserito diniego dell'istituto scolastico di trasmettere al ricorrente l'auspicata documentazione non è del resto stato minimamente dimostrato.

Il Tribunale federale ha poi ricordato che in virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC il padre avrebbe potuto ottenere direttamente dai docenti le informazioni che questi ultimi devono al genitore detentore dell'autorità parentale, concernenti segnatamente i risultati scolastici, il comportamento e gli interessi del figlio.
 

Nota: se è importante evidenziare il diritto di qualsiasi genitore, sia esso detentore dell'autorità parentale, sia esso privato della medesima, di ottenere le necessarie informazioni relative al figlio anche direttamente nei confronti dei terzi, quali i medici e i docenti, è a mio parere altrettanto importante non legittimare i genitori a non scambiarsi le informazioni per il fatto che vi sarebbe tra di loro un'importante conflittualità; vi è infatti il concreto rischio che tale giurisprudenza legittimi questa prassi in modo generale, ciò che ovviamente va a scapito del minore.


Data modifica: 15/09/2014

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