Caso 102 del 19/04/2004
E’ possibile conferire un diritto alle relazioni personali a terze persone oltre ai genitori, segnatamente ad altri parenti, come ad es. ai nonni?
In una sentenza del 23 settembre 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La morte di un genitore costituisce una circostanza eccezionale e giustifica un diritto di visita da parte di membri della famiglia del genitore deceduto, allo scopo di conservare le relazioni fra il figlio e i parenti del defunto. Solo l’interesse del figlio è determinante, e non quello della persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Secondo l'art. 274a CC in circostanze straordinarie, il diritto alle relazioni personali può essere conferito anche a altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio.I limiti del diritto di visita posti ai genitori vigono per analogia.
La dottrina ritiene in particolare che la morte di un genitore giustifichi di prevedere la possibilità per i parenti della famiglia del defunto di poter godere di relazioni personali con il minore; tra questi parenti vi sono naturalmente anche i nonni, ma anche altri parenti, come ad es. i bisnonni del minore. Il diritto di visita di un parente non esclude quello di un altro. Non vi è neppure una limitazione a seconda del grado di parentela e conterà unicamente il bene del bambino. Nel caso concreto i minori in questione oltre ad essere orfani di padre sono collocati in istituto.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 1/2004, pag. 159.
Sul tema segnalo anche la sentenza TF 5A_831/2008 del 16 febbraio 2009; v. anche FamPra 2/2009, N. 53. V. anche sentenza TF 5A_355/2009 del 3 luglio 2009.
Data modifica: 19/04/2004