Caso 106 del 21/06/2004
Esiste un’età dei figli a partire dalla quale le relazioni personali del genitore non affidatario (di regola il padre) possono essere svolte al di fuori del domicilio dell’altro genitore (di regola la madre)?
In una sentenza del 25 giugno 2003* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
E’ lasciato aperto il quesito se sia opportuno stabilire un diritto di visita esterno solo dal terzo anno di età del figlio; nella fattispecie l’istanza inferiore non ha travalicato il suo potere di apprezzamento concedendo un siffatto diritto di visita, anche se la figlia delle parti ha appena due anni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nell'ambito della regolamentazione del diritto di visita, vale senza limiti la massima ufficiale (DTF 120 II 229, consid. 1c, pag. 231; DTF 122 III 404, consid 3d, pag. 408); l'autorità giudiziaria non è vincolata dalle domande delle parti e può pronunciarsi anche su questioni non trattate dalle eventuali istanze inferiori.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. L'aspetto centrale di questa regolamentazione è il bene del figlio; occorre adottare una regolamentazione che tenga in considerazione di tutte le circostanze concrete (DTF 123 III 445, consid. 3b, pag. 451); il Tribunale federale esamina la soluzione adottata dalle istanze cantonali senza inficiare il loro libero apprezzamento di cui all'art. 4 CC (DTF 120 II 229, consid. 4a, pag. 235).
Parte della dottrina ritiene che un diritto di visita del genitore non affidatario al di fuori del nucleo famigliare in cui vive abitualmente sia possibile solo a partire dal suo terzo anno di età (cfr. ad es. C. Hegnauer). Tuttavia il Tribunale federale non si è ancora pronunciato in merito.
Nel caso concreto il Tribunale federale ha comunque accertato che le istanze cantonali non hanno oltrepassato il proprio potere di apprezzamento prevedendo la possibilità per il figlio di soli due anni di vedere il proprio padre (genitore non affidatario) fuori dall'abitazione della madre nella misura del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Sul medesimo argomento cfr. sentenza di data più recente in caso-110
* Sentenza pubblicata in FAMRA 4/2003, pag. 948; sul sito internet del Tribunale federale: 5C.105/2003.
Data modifica: 21/06/2004