Caso 110 del 16/08/2004
Quale è l'estensione del diritto di visita del genitore non affidatario? Quale è la prassi in Ticino?
In una sentenza del 14 aprile 2004* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
In presenza di un diritto di visita quindicinale che ha dato buona prova e in assenza di esigenze oggettive a favore dell’una o dell’altra soluzione, il diritto di visita va concesso a partire dal venerdì sera alle ore 18.00 e non solo dal sabato mattina alle ore 8.00. Per quel che concerne le vacanze, la Ia Camera Civile del Tribunale d'appello considera abituale che il figlio in età scolastica (scuola dell’obbligo) trascorra dal genitore non affidatario una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive. Non vi è motivo di ignorare inoltre anche le vacanze scolastiche di Ognissanti (una settimana), che vanno quindi aggiunte ogni biennio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione precisa il diritto di visita del genitore non affidatario secondo la prassi ticinese; tale tema è già stato oggetto del caso-019 in cui si diceva che la prassi ticinese era in evoluzione.
Il Tribunale d'appello ha anche precisato che il rapporto del figlio con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nella ricerca della propria identità del minorenne. Tra due soluzioni ugualmente praticabili sull’estensione del diritto di visita quella più ampia deve quindi essere prioritaria se non presenta svantaggi particolari. Naturalmente tale prassi non vale per bambini in tenera età, per i quali un diritto di visita restrittivo appare giustificato (cfr. a tal proposito anche caso-106).
Data modifica: 16/08/2004