Caso 61 del 17/06/2002
Nel caso in cui le relazioni personali non sono esercitate da parte del genitore non affidatario, è possibile recuperare i giorni di visita persi?
In una sentenza del 26 ottobre 2001* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Si deve rinunciare al recupero di visite perse, se questo provoca nel bambino un turbamento troppo grande.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La sentenza in questione, oltre che ad affrontare il problema delle condizioni secondo cui le relazioni personali fissate con la sentenza di divorzio possano essere in seguito modificate, si china sul problema del recupero da parte del genitore che non ha l'affidamento dei bambini dei giorni di visita persi.
Il nocciolo del problema sta ancora una volta nella salvaguardia del bene del bambino: se poter recuperare delle relazioni personali perse non provoca sofferenze o turbamenti nel bambino, non vi è motivo di rifiutarlo.
E' interessante porre l'accento su alcuni principi evidenziati dalla dottrina (e riportati nella sentenza di cui sopra).
Innanzi tutto la legge è silente su se e come debbano essere recuperati giorni di relazioni personali persi. In ogni caso ci si deve astenere dal mero calcolo matematico-contabile giorni persi / giorni recuperati, ma si deve sempre mettere l'accento sulla garanzia di relazioni personali adeguate. Se le relazioni personali non sono esercitate a seguito di un impedimento del genitore non affidatario (impegni di lavoro, malattia, assenza, ecc.) nel dubbio i giorni persi non devono essere recuperati; in caso contrario, nel dubbio vanno per contro recuperati. La dottrina si spinge anche a considerare che se le relazioni personali non sono esercitate siccome il bambino è in vacanza con il genitore affidatario, le medesime andrebbero recuperate. Se per contro le relazioni personali non sono esercitare siccome il bambino è ammalato o a seguito di altri motivi oggettivi, non si deve dar luogo a recupero, a meno che tali impedimenti si ripetano. Naturalmente il tutto dipenderà anche dalla frequenza pattuita delle relazioni personali: più sono diradate (ad es. una volta al mese) e più si dovrà permettere il recupero, senza tuttavia di regola accumulare di seguito i giorni (C. Hegnauer, Berner Kommentar, ed. 1991, N. 130 e 131 ad art. 273 vCC; W. Bühler/K.Spühler, Berner Kommentar, ed. 1980, N. 296 ad art. 156 vCC; I. Schwenzer, Scheidungsrecht, Praxis Kommentar, ed. 2000, N. 26 ad art. 273 CC).
La giurisprudenza in materia è ben poca, così come la dottrina - salvo rare eccezioni - non si china sul problema del recupero delle relazioni personali in modo approfondito. In effetti si tratta di un ambito dove la ragionevolezza dei genitori deve essere tale da evitare che i giudici debbano decidere in merito. Ricordiamo come da un lato il genitore affidatario debba facilitare le relazioni personali dell'altro, mentre quest'ultimo deve impegnarsi ad esercitarle personalmente, regolarmente e puntualmente.
* Sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.146/2001 (anche in FAMPRA 2/2002, pag. 398)
Data modifica: 17/06/2002