Caso 68 del 15/10/2002
E' determinante l'opinione del figlio per la regolamentazione delle relazioni personali?
In una sentenza del 15 aprile 2002 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il diritto di visita deve essere organizzato in primo luogo nell'interesse del bambino e non può dipendere unicamente dalla volontà di quest'ultimo. Il rapporto del bambino con i due genitori è essenziale e può giocare un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il punto centrale per la regolamentazione delle relazioni personali è il bene, l'interesse del bambino. Le espressioni del bambino vanno considerate nella sua complessità, nel suo comportamento globale, ciò che comprende naturalmente anche l'espressione verbale. A volte il bambino ha un atteggiamento di difesa verso il genitore che non ne ha la custodia, colui che esercita il cosiddetto "diritto di visita". Tuttavia ciò non deve trarre in inganno, siccome tale atteggiamento può essere dettato dal conflitto di lealtà che ha nei confronti dell'altro genitore, che ne ha l'affidamento. La sua presunta volontà deve dunque essere interpretata correttamente.
Ritengo a questo proposito molto importante che l'audizione di un bambino sia di principio delegata dal Giudice ad una persona con le necessarie conoscenze, formata per procedere all'audizione di bambini. Il Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che delegare l'audizione dei bambini a terzi deve essere un'eccezione e non la regola (cfr. DTF 127 III 295 e caso 042); ribadisco dal canto mio l'opinione contraria.
Se si vuole considerare in modo efficace il principio secondo cui colui che decide (Giudice o Autorità tutoria) deve formarsi la propria opinione sentendo direttamente il minore (così sostiene il Tribunale federale), allora a capo di queste Autorità si deve mettere (anche) una persona debitamente formata, così come accade a livello ticinese con alcune Commissioni Tutorie Regionali, composte oltre che da un delegato comunale e dal Presidente (giurista), da un membro permanente con formazione specifica, tra cui quella di educatore specializzato, psicologo, ecc.
Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2002, pag. 603 (su internet si trova solo la massima, mentre l'intera sentenza è pubblicata sulla rivista); sentenza non pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: 5C.67/2002.
Dal 1° gennaio 2013 le Commissioni Tutorie Regionali sono state sostituite dalle Autorità Regionali di Protezione.
Data modifica: 15/10/2002