Rendita a favore del partner superstite

Caso 268 del 01/08/2011

E’ lecita la decisione da parte di una fondazione di libero passaggio di modificare il regolamento sopprimendo un diritto originariamente concesso nell’ambito di una rendita a favore del partner superstite?

In una sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il regolamento di un istituto previdenziale, regolante gli aspetti previdenziali della previdenza più estesa, può essere modificato unilateralmente dall’istituto previdenziale se ciò gli è riservato in una norma accettata dall’assicurato – esplicitamente o per atti concludenti – al momento della stipulazione del contratto previdenziale.

 

DTF 137 V 105


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie è riassuntivamente la seguente:

  • A. e B. convivono da svariati anni.
  • A. è a beneficio di una rendita pensionistica anticipata dal 1° gennaio 2006.
  • Il 19 novembre 2007 il Consiglio di fondazione dell'istituto previdenziale ha modificato il proprio regolamento introducendo un nuovo articolo con cui viene regolamentata la rendita a favore del partner superstite.
  • Il 1° gennaio 2009 il regolamento è stato modificato e il diritto alla rendita a favore del partner superstite limitato, tanto che per la presente fattispecie al momento del decesso non vi sarà alcun diritto da parte del partner superstite.

Innanzi tutto va detto che il fatto che crea il diritto alla rendita è il decesso dell'assicurato; il diritto applicabile è dunque quello esistente al momento in cui viene resa la decisione (in casu, non sussistendo il decesso dell'assicurato, al momento in cui è stata resa la decisione di constatazione dell'eventuale diritto), ossia le norme vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni.

Secondo la giurisprudenza il regolamento di un istituto previdenziale, regolante gli aspetti previdenziali della previdenza più estesa, può essere modificato unilateralmente dall'istituto previdenziale se ciò gli è riservato in una norma accettata dall'assicurato - esplicitamente o per atti concludenti - al momento della stipulazione del contratto previdenziale (DTF 130 V 18, consid. 3.3, pag. 29; DTF 127 V 252, consid. 3b, pag. 255; DTF 117 V 221, consid. 4, pag. 225). Una modifica degli statuti o del regolamento di un istituto di previdenza è di principio ammissibile se la nuova regolamentazione è conforme alla legge, non è arbitraria, non conduce ad una ineguaglianza di trattamento tra assicurati e non pregiudica i loro diritti acquisiti (DTF 121 V 97, consid. 1b, pag. 101; sentenza TF 9C_140/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2).

Nel caso concreto il regolamento dell'istituto previdenziale prevede che il Consiglio di fondazione possa in ogni momento modificare il regolamento stesso, ciò che costituisce una base legale sufficiente per una modifica del regolamento a patto che le condizioni poste dalla giurisprudenza siano adempiute (v. sopra DTF 121 V 97, consid. 1b).
D'altra parte una semplice aspettativa di rendita la quale, come nel caso concreto, può essere modificata unilateralmente dall'istituto previdenziale, non costituisce di regola un diritto acquisito, dato che non sussiste un titolo giuridico che permetta di opporsi ad un suo eventuale cambiamento in caso di modifiche legali (DTF 117 V 229, consid. 5b, pag. 235)o

Il Tribunale federale, oltre a trattare altre censure, si sofferma anche su quella dei ricorrenti relativa ad una pretesa disparità di trattamento, contraria all'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale (Cst.), da un lato tra coppie sposate e unioni regitrate e dall'altro tra coppie conviventi.

Innanzi tutto il Tribunale federale ricorda che questo differente trattamento trova il suo fondamento nell'idea che i conviventi eterosessuali hanno la possibilità di sposarsi e di considerare il matrimonio come istituzione uniforme per le coppie eterosessuali (cfr. Messaggio 29 novembre 2002 del Consiglio federale relativo alla Legge sull'unione domestica registrata delle persone di coppie omosessuali, FF 2003 1213 cifra 1.6.3).
Poi, sempre a mente del Tribunale federale - il quale evidenzia che l'obbligo legale di mantenimento è proprio dei coniugi e dei partner registrati (coppie omosessuali) mentre tra conviventi eterosessuali tale obbligo ha unicamente una base contrattuale o morale - l'art. 8 Cst., che vieta le discriminazioni, indica che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche ... , ma non prevede per contro esplicitamente le coppie conviventi, giustificando così che è perfettamente legittimo far differenza tra loro e i coniugi, nonché le coppie omosessuali registrate, le quali posso contare sul proseguimento di un mantenimento in caso di decesso dell'altro coniuge/partner registrato.


Data modifica: 01/08/2011

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