Caso 313 del 01/07/2013
I coniugi possono chiedere il decadimento della responsabilità solidale delle imposte da pagare?
In una sentenza del 23 febbraio 2012 la Camera di Diritto Tribuntario del Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi vivono separati di fatto dal mese di giugno 2009.
Con decisione del 17 novembre 2010, l’Ufficio di tassazione di Biasca ha notificato ai coniugi la tassazione per l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2008. Lo stesso giorno il marito ha richiesto all’autorità di tassazione di effettuare il riparto fra marito e moglie delle quote dell’imposta 2008. Il 14 febbraio 2011 l’autorità di tassazione ha emanato la decisione di riparto fra marito e moglie degli elementi imponibili e dell’imposta dovuta.
In data 21 febbraio 2011 il marito ha interposto reclamo contro il riparto, il quale è stato respinto con decisione del 14 maggio 2011.
Il 3 giugno 2011 la moglie ha interposto ricorso contro la suddetta decisione postulando l’annullamento della stessa. A mente della ricorrente, durante l’anno 2008 i coniugi erano ancora regolarmente sposati e conviventi e il dissidio che è poi sfociato nella sospensione dell’unione coniugale si è verificato nel giugno del 2009. Per questo motivo non vi sarebbe alcuna ragione per chiedere il riparto per la tassazione dell’anno 2008.
Sia secondo l’art. 12 LT sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione. La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2 LIFD).
Nel caso in esame la ricorrente contesta la decisione di riparto 2008 nel suo principio, argomentando che i coniugi avrebbero sospeso l’unione coniugale soltanto a partire dal giugno 2009.
Il regime della responsabilità solidale va chiaramente distinto dal principio dell’unità fiscale della famiglia disciplinato dall’art. 8 LT, di uguale tenore dell’art. 9 LIFD, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale scelto. Il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi.
Tale principio evidenzia in particolare il fatto che se due coniugi sono tassati congiuntamente ciò non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d’imposta accertato nell’ambito del procedimento di tassazione.
Per quanto riguarda l’imposta cantonale il marito della ricorrente ha legittimamente richiesto all’autorità di tassazione la ripartizione del debito d’imposta per il periodo fiscale 2008, conformente all’art. 12 cpv. 1 LT; è del tutto irrilevante, a tal fine, che nel corso del periodo fiscale in discussione i coniugi vivessero ancora in un’unica economia domestica ed adempissero in tal modo i presupposti per il cumulo dei redditi e della sostanza.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, la tesi della ricorrente è stata pertanto respinta.
D'altro canto la legge federale sull’imposta federale diretta consente al coniuge di chiedere la ripartizione delle quote dell’imposta complessiva solo nel caso in cui l’altro coniuge sia insolvibile; tuttavia anche secondo l’art. 13 LIFD, rispondono solidalmente dell’imposta complessiva “i coniugi non separati legalmente o di fatto”: ne consegue che la separazione fa decadere la responsabilità solidale dei coniugi e l’art. 13 cpv. 2 LIFD prevede espressamente che la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (art. 12 cpv. 2 LT).
Ne discende che anche per l’imposta federale diretta la decisione impugnata è stata confermata, proprio alla luce della circostanza che la ricorrente ed il marito si sono separati, come sostenuto nel ricorso, alla metà del periodo fiscale successivo (2009). Tale evento ha infatti fatto venir meno la responsabilità solidale dei coniugi, anche per i debiti d’imposta dei periodi precedenti.
Data modifica: 01/07/2013