Responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi di cassa malati

Caso 152 del 03/07/2006

I coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi di cassa malati rimasti impagati? Il regime matrimoniale vigente tra i coniugi è rilevante?

In una sentenza del 28 marzo 2006* il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha stabilito quanto segue:

Per i premi della cassa malati, i coniugi rispondono solidalmente fintanto che vivono in comune, indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto e dal fatto che il rapporto d’assicurazione sia stato costituito prima o durante la vita comune.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 166 CC durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia; per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se: 1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice; 2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi; inoltre con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono da considerare come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 16, pag.21, consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83). Il Tribunale federale, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia. Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il Tribunale federale ha stabilito che con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 16, pag. 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto; determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).

* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: 36.2005.149.


Data modifica: 03/07/2006

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