Caso 43 del 18/09/2001
Esiste una responsabilità solidale verso i terzi creditori di un coniuge per i debiti dell’altro coniuge?
In una decisione del 12 ottobre 2000*, il Tribunale Cantonale del Canton Friborgo ha stabilito quanto segue:
Un coniuge è responsabile solidalmente nei confronti di terzi per quei debiti che l’altro coniuge ha contratto in rappresentanza dell’unione coniugale. La responsabilità per altri debiti nei confronti di terzi è disciplinata dai principi generali del diritto delle obbligazioni.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La responsabilità solidale esiste o per legge o per contratto (art. 143 CO).
Secondo l'art. 166 CC durante la vita comune ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se: è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.
Un coniuge risponde (solidalmente) per i debiti dell'altro se i medesimi sono stati contratti per i bisogni correnti della famiglia.
Nella fattispecie trattata nella decisione del Canton Friborgo viene esplicitamente precisato per i debiti relativi agli acquisti in una boutique da parte di un coniuge non vi può essere responsabilità solidale dell'altro ex art. 166 cpv. 3 CC. Aggiungo dunque che vi sono parecchi debiti per cui non può essere ammessa la responsabilità dell'altro coniuge: i debiti di gioco di un coniuge, un debito contratto per acquistare una vettura, dei debiti per l'acquisto di gioielli, di effetti personali, ecc. Da notare inoltre che il regime matrimoniale non ha di regola alcuna influenza per i debiti dei coniugi in quanto tali, per cui appare inutile ed errato passare dal regime ordinario alla separazione dei beni se un coniuge si accorge che l'altro sta dilapidando il proprio patrimonio. Le misure a salvaguardia del patrimonio sono altre che non il cambiamento di regime matrimoniale.
La cosa è diversa se con determinati comportamenti il coniuge debitore manifesta di voler anch'egli ritenersi responsabile del pagamento: allora in questo caso vi è da ammettere la responsabilità solidale secondo gli art. 143 e ss CO.
* Sentenza pubblicata in FAMPRA 3/2001, pag. 540.
Data modifica: 18/09/2001