Caso 212 del 01/03/2009
A quali condizioni è possibile chiedere una revisione di una sentenza del Tribunale federale?
In una sentenza del 15 settembre 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata in materia civile e di diritto pubblico, se ad es. l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I motivi di revisione di una sentenza del Tribunale federale sono menzionati dagli artt. 121 - 128 LTF (Legge federale sul Tribunale federale). Sono ad es. la violazione di norme procedurali (art. 121 LTF), la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, art. 122 LTF) e altri motivi tra cui, in materia civile e di diritto pubblico, ad es. quando si venga a conoscenza di fatti rilevanti o si ritrovino mezzi di prova decisivi che non è stato possibile addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 LTF).
Nella sentenza oggetto del presente caso, il Tribunale federale ha precisato che la normativa dell'art. 123 cpv. 2 LTF riprende in sostanza il vecchio art. 137 let. b OG (Legge sull'Organizzazione Giudiziaria), per cui anche la giurisprudenza anteriore conserva la sua piena validità (DTF 134 III 45, consid. 2.1, pag. 47; DTF 134 IV 48, consid. 1.2, pag. 50 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
Se in particolare il Tribunale federale respinge o dichiara inammissibile un ricorso di diritto pubblico, oppure dichiara inammissibile un ricorso per riforma, la sua sentenza non si sostituisce alla decisione cantonale impugnata. Quest'ultima rimane dunque in essere ed è soggetta ad una procedura di revisione cantonale e non federale. Per contro se il Tribunale federale, in base ai fatti constatati dalla giurisdizione cantonale, accoglie o respinge un ricorso per riforma, la sua sentenza si sostituisce alla decisione cantonale, per cui costituisce l'unica in essere (art. 61 LTF) suscettibile di essere oggetto di revisione ai sensi dei motivi previsti dagli artt. 121 - 123 LTF. Naturalmente ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 LTF i soli fatti che giustificano una domanda di revisione sono quelli che esistevano sino al momento in cui potevano essere invocati nella procedura principale, ma che il richiedente la revisione della sentenza, nonostante tutta la diligenza che si può pretendere, li ha scoperti solo dopo l'emanazione della sentenza del Tribunale federale; tali fatti devono essere ovviamente anche rilevanti, vale a dire atti a modificare le circostanze di fatto che sono alla base della sentenza impugnata e conseguentemente a modificare la decisione a seguito di una valutazione giuridica corretta (DTF 134 IV 48, consid. 1.2., pag. 50; sentenza TF 4F_1/2007 del 13 marzo 2007, consid. 7.1; sentenza TF 4F_3/2007 del 27 giugno 2007, consid. 3.1 e riferimenti).
Nel caso concreto il Tribunale federale ha rigettato la domanda di revisione, siccome le dichiarazioni fiscali della moglie, di cui il richiedente è venuto a conoscenza in un secondo momento e di cui desidera prevalersene per chiedere una modifica degli alimenti a favore della moglie, si riferiscono ad un argomento (alimenti a favore della moglie) che il Tribunale federale, nella decisione di cui è chiesta la revisione, aveva dichiarato inammissibile; il Tribunale federale non si pronuncia per contro in merito alla possibilità, quindi, di poter chiedere una revisione cantonale, non essendo questo un argomento per cui occorre una risposta in sede federale (rimandando dunque alle normative cantonali).
Rileviamo che nel Canton Ticino i motivi di revisione di una sentenza civile cantonale sono previsti dagli artt. 340 - 345 CPC (Codice di Procedura Civile).
* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale: DTF 134 III 669.
Data modifica: 01/03/2009