Revoca di una convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio

Caso 142 del 29/01/2006

Può essere revocata una convenzione prodotta nell'ambito di una procedura di divorzio?

In una sentenza del 14 luglio 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Una convenzione prodotta con un'istanza comune di divorzio è liberamente revocabile. Se una convenzione è prodotta unitamente ad una domanda unilaterale di divorzio o è stata sottoscritta durante la susseguente procedura giudiziaria le parti ne sono vincolate e non può essere revocata unilateralmente, ma è possibile chiedere al Giudice di non omologarla.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo gli art. 111 CC e art. 112 CC se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione sugli effetti accessori del medesimo e, dopo un periodo di riflessione di due mesi dalla data dell'udienza relativa alla loro audizione, entrambi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e il contenuto della loro convenzione, il Giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
Per l'art. 116 CC quando un coniuge domanda il divorzio dopo sospensione della vita in comune (due anni) o per rottura del vincolo coniugale e l'altro coniuge vi acconsente esplicitamente o inoltra una domanda riconvenzionale, tornano applicabili per analogia le disposizioni relative al divorzio su richiesta comune.
Una convenzione prodotta nell'ambito di un'istanza comune di divorzio è liberamente revocabile. Se una convenzione è invece prodotta unitamente ad una domanda unilaterale di divorzio o è stata sottoscritta durante la susseguente procedura giudiziaria (in cui vi può essere o meno adesione dell'altra parte al solo principio del divorzio) le parti ne sono vincolate?
Il Tribunale federale risponde a tale quesito indicando che il rimando dell'art. 116 CC si applica al principio del divorzio; tuttavia precisa che se si volesse ammettere che tale rimando debba essere applicabile anche alla convenzione sugli effetti accessori al divorzio, per poterla omologare occorre per lo meno che entrambi i coniugi abbiano chiesto al Giudice la sua ratifica (congiuntamente o separatamente): solo a questa condizione il Giudice fissa il termine di riflessione di due mesi e richiede la conferma scritta della volontà di divorziare e del contenuto della convenzione ai sensi degli art. 111 cpv. 1 e 2 CC e art 112 cpv. 2 CC. Infatti i coniugi sono chiamati a riflettere nei due mesi dall'udienza della loro audizione sui punti di accordo.
Nel caso concreto in nessun momento durante la procedura giudiziaria i coniugi si sono dichiarati d'accordo sulla regolamentazione degli effetti accessori e non hanno mai chiesto congiuntamente la ratifica della convenzione da loro sottoscritta, bensì solo uno dei due ne ha chiesto l'omologazione, per cui il Giudice in questo caso non deve assegnare alle parti il termine di due mesi di riflessione, dato che il medesimo va assegnato alle parti per la conferma dei soli punti di accordo.
Come durante la vigenza del diritto precedente il 1° gennaio 2000, anche con l'attuale diritto le convenzioni litigiose vincolano le parti, le quali possono tuttavia chiedere al giudice di non omologarle.

Schematicamente abbiamo dunque quanto segue:

a) richiesta comune di divorzio con domanda di entrambi i coniugi di omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie: applicabilità degli art. 111 CC o art. 112 CC e fissazione del termine di riflessione di due mesi;

b) richiesta unilaterale di divorzio con adesione al divorzio della controparte o domanda riconvenzionale di divorzio:

  • in presenza di una convenzione (sottoscritta prima o durante la procedura) di cui solo un coniuge ne chiede l'omologazione al Giudice: non applicabilità degli art.111 CC o art. 112 CC alle conseguenze accessorie del divorzio e nessuna fissazione del termine di riflessione di due mesi: la convenzione è vincolante, ma può essere chiesto al Giudice di non omologarla;
  • in presenza di una convenzione (sottoscritta prima o durante la procedura) di cui entrambi i coniugi ne chiedono l'omologazione al Giudice (in uno stesso momento o in momenti separati): applicabilità degli art.111 CC o art. 112 CC anche alle conseguenze accessorie al divorzio e fissazione del termine di riflessione di due mesi: la convenzione è liberamente revocabile.

Secondo l'art. 140 CC una convenzione sugli effetti del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal Giudice; essa deve figurare nel dispositivo della sentenza. Prima di omologare la convenzione, il Giudice si assicura che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata.
Questa norma si applica a tutte le convenzioni relative alle conseguenze patrimoniali di un divorzio e senza riguardo al fatto che siano state concluse prima o durante una procedura di divorzio, prima o durante il matrimonio.
Come abbiamo visto sopra le convenzioni litigiose vincolano le parti, le quali possono tuttavia chiedere al Giudice di non omologarle; va però precisato che quali motivi per chiederne la non omologazione possono essere evocati solo fatti eccezionali, quali i vizi della volontà (così come era il caso nel diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999, la cui giurisprudenza si applica anche al nuovo diritto); d'altra parte l'art. 140 cpv. 2 CC indica i motivi importanti per cui può essere chiesta la non omologazione della convenzione.

Segnalo la sentenza anche per i riferimenti e le considerazioni relativi all'art. 165 CC.

Sull'argomento relativo alla revoca del consenso alla convenzione sugli effetti del divorzio cfr. anche DTF 135 III 193; questa giurisprudenza emanata in applicazione dell'art. 140 vCC conserva la sua portata siccome l'art. 279 CPC ha ripreso tale norma (cfr. sentenza TF 5A_688/2013).

Nella sentenza TF 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 il Tribunale federale ha ribadito che la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio prodotta con una domanda unilaterale di divorzio, o conclusa dalle parti in corso di procedura, è vincolante per le medesime. Un coniuge no può dunque revocarla unilateralmente, ma solo domandare al giudice di non omologarla. Lo stesso vale quando il coniuge acconsente al divorzio o presenta una domanda riconvenzionale di divorzio. In effetti solo se la convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio è conclusa e prodotta con una domanda comune di divorzio ex art. 111 CC o art. 112 CC che può essere liberamente revocabile.

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.570/2004. Cfr. inoltre ancora sentenza 5C.163/2006.


Data modifica: 29/01/2006

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