Caso 253 del 16/12/2010
Se un figlio vive da un genitore che non ha l’autorità parentale o con terzi genitori affilianti, a quali condizioni il genitore detentore dell’autorità parentale può chiederne il riaffiamento a sé?
In una sentenza del 10 maggio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha deciso quanto segue:
Se un figlio è affidato ad un genitore che non detiene l’autorità parentale o a terzi (genitori affilianti) per poter accogliere una richiesta di riaffiamento del figlio al genitore detentore dell’autorità parentale l’autorità competente dovrà valutare in particolare il bisogno di stabilità del bambino e l’importanza della continuità delle proprie relazioni affettive.
Sentenza TF 5A_196/2010.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
La fattispecie è la seguente:
- il 25.01.2006 è nata A.;
- i genitori di A. non sono sposati;
- il 12.06.2006 il Giudice ha deciso d'urgenza la revoca della custodia parentale alla madre e il suo affidamento al padre;
- le successive decisioni, salvo una poi annullata dall'autorità superiore, hanno confermato l'affidamento al padre e previsto delle relazioni personali tra madre e figlia;
- è stata prevista anche la nomina di un curatore educativo.
L'art. 310 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente; l'autorità tutoria, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
Il cpv. 3 precisa poi che sempre l'autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.
La possibilità di ripresa di un figlio dato in custodia al genitore non avente l'autorità parentale, rispettivamente a genitori affilianti, sottostà a delle condizioni differenti rispetto ai criteri che hanno portato alla privazione della custodia parentale (cfr. sentenza TF 5P.116/2002, del 15.04.2002, consid. 4.3); infatti, dal momento in cui occorre valutare la ripresa della custodia parentale, è necessario esaminare il bisogno di stabilità del bambino e l'importanza della continuità delle sue relazioni affettive. Occorre evitare che un bambino che ha vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti e si sia radicato presso i medesimi sia portato via da questo contesto se ciò mette in serio pericolo il suo sviluppo psicologico e fisico (cfr. sentenza TF 5P.116/2002 già citata e 5C.28/2007 del 03.04.2007, consid. 2.2): ciò è il caso se il bambino si è integrato presso i genitori affilianti e se questi ultimi sono divenuti i suoi principali riferimenti; occorrerà verificare se la relazione fisica con il genitore naturale e il bambino è rimasta intatta e se le capacità educative e il senso di responsabilità di tale genitore giustificano il trasferimento della custodia. Solo l'interesse del minore è determinante per decidere se autorizzare il rientro presso il detentore dell'autorità parentale (sentenza TF 5C.28/2007 sopra citata, consid. 2.2).
Nel caso concreto il padre non deteneva l'autorità parentale, siccome non era spostato con la madre (art. 298 cpv. 1 CC); ricevendo in affidamento la figlia va considerato come un genitore affiliante (DTF 128 III 9; DTF 120 Ia 260).
La richiesta di reintegra della custodia genitoriale della madre non è stata accolta per vari fattori, tra cui l'affidamento al padre da ormai 3 anni e mezzo, le eccellenti capacità educative del padre, la capacità di quest'ultimo di organizzarsi con i suoi genitori per la custodia della figlia quando egli lavora; inoltre il padre ha sempre favorito i contatti della figlia con la madre. La madre dal canto suo, pur emergendo che ha un buon contatto con la figlia e che dimostra una volontà sincera di occuparsene, è risultata essere d'altro canto piuttosto instabile e poco garante della possibilità di permettere il mantenimento di rapporti stretti tra padre e figlia.
Data modifica: 16/12/2010