Caso 249 del 15/10/2010
Nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale o dei rapporti di dare e avere tra coniugi, è possibile rivendicare la proprietà (o comproprietà) di un fondo appartenente all’altro coniuge?
In una sentenza del 5 febbraio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Per i fondi iscritti a registro fondiario esiste la presunzione che i medesimi siano di proprietà della persona iscritta. La circostanza che un coniuge abbia finanziato l’acquisto di un fondo (fondo iscritto a registro fondiario unicamente a nome dell’altro coniuge) non può avere come conseguenza di creare una comproprietà tra coniugi.
Sentenza TF 5A_28/2009.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Nel caso concreto i coniugi hanno stipulato sin dal matrimonio il regime della separazione dei beni.
L'art. 248 CC prevede che chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova; mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. La stessa norma la si trova tale e quale per il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 200 cpv. 1 e 2 CC). Tali normative trovano il loro fondamento nel principio dell'onere della prova previsto dall'art. 8 CC, secondo cui ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
La prova di fatti costitutivi di diritti e le relative conseguenze (nel caso concreto la comproprietà) può essere apportata mediante qualunque mezzo probatorio: documenti, testimoni, perizie, ecc. La prova della proprietà di un bene è retta dalle norme sui diritti reali, le quali prevedono delle presunzioni quali l'art. 930 CC e 931 CC per i beni mobili e l'art. 937 CC per i beni immobili. Riguardo gli immobili (i fondi) le presunzioni derivanti dal possesso e dal registro fondiario prevalgono sulla presunzione di comproprietà dell'art. 248 CC (DTF 117 II 124) e dunque anche dell'art. 200 cpv. 1 e 2 CC. Trattandosi in particolare di fondi, quanto risulta dal registro fondiario è una prova accresciuta ai sensi dell'art. 9 CC (DTF 122 III 150, consid. 2b, pag. 155) e spetta a chi contesta la presunzione di esattezza del registro fondiario dimostrare l'erronea iscrizione. Il diritto iscritto (nel caso concreto la proprietà della persona iscritta) esiste ai sensi dell'art. 937 cpv. 1 CC, presunzione che non è assoluta, ma incombe a chi la contesta stabilire la nullità del titolo di acquisizione (DTF 58 II 333).
Nel caso concreto la moglie è iscritta come sola proprietaria del fondo a registro fondiario. Spetta dunque al marito contestare e comprovare la nullità del contratto (in casu di compravendita) alla base dell'iscrizione. Il solo fatto, comprovato, che egli abbia contribuito in parte al finanziamento dell'acquisto del fondo non è sufficiente per comprovare la nullità del contratto di compravendita. Solo una convenzione interna tra i coniugi, secondo cui la moglie intende risultare proprietaria del fondo solo verso i terzi, ma rinuncia a far valere questo suo diritto verso il marito sarebbe una prova sufficiente per dimostrare il contrario. Il solo fatto che i coniugi siano condebitori solidali del debito ipotecario, nonché che gli interessi e gli ammortamenti siano stati pagati per il tramite dei conti di società della famiglia appartenenti in comproprietà tra i coniugi non è sufficiente per rimettere in discussione la proprietà della sola moglie iscritta a registro fondiario.
Data modifica: 15/10/2010