Richiesta di informazioni del coniuge divorziato nella procedura di modifica

Caso 408 del 16/08/2017

L’art. 170 CC risulta applicabile alla procedura di modifica della sentenza di divorzio?

In una sentenza del 23 febbraio 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se è vero che il diritto all’informazione ex art. 170 CC può durare anche dopo la pronuncia del divorzio, allorquando dev’essere ancora deciso il contributo di mantenimento, tale diritto non può più valere nell’ambito di una procedura di modifica della sentenza di divorzio.

DTF 143 III 113
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La sentenza di divorzio risale al 5 marzo 2013 e con la medesima il Giudice ha astretto il marito a pagare un determinato contributo alimentare alla moglie. Il 6 ottobre 2015 l’ex marito adisce il Tribunale di prima istanza con un’istanza di informazioni sulle entrate della ex moglie da lei avute dal 01.01.2014, richiesta accolta in prima sede, confermata in sede di appello, ma respinta davanti al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha innanzi tutto esaminato l’eventuale applicabilità dell’obbligo di fornire informazioni di cui all’art. 170 CC. Ai sensi dell’art. 170 CC ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Se è vero che il diritto all’informazione ex art. 170 CC può durare anche dopo la pronuncia del divorzio, allorquando dev’essere ancora deciso il contributo di mantenimento, tale diritto non può più valere nell’ambito di una procedura di modifica della sentenza di divorzio, non essendo una conseguenza diretta dello scioglimento del divorzio, bensì trattandosi di una situazione post divorzio con un cambiamento rilevante e duraturo della situazione dell’ex coniuge debitore o creditore.
Ci si potrebbe chiedere se l’informazione possa essere ottenuta nell’ambito di una procedura cautelare di prova a futura memoria (art. 158 CPC). In quest’ambito il Tribunale federale ha precisato che la richiesta deve avere come oggetto l’assunzione di una prova: l’istanza deve essere sufficientemente chiara per permettere al Giudice ed alla parte avversa di capire quale mezzo di prova è richiesto in connessione con l’allegazione sui fatti esposti (art. 221 cpv. 1 let. e CPC). Per i documenti occorre descrivere precisamente il documento (tipo e contenuto). Nel caso concreto la richiesta dell’ex marito è stata formulata in modo generico e senza designare alcun mezzo di prova concreto che potesse essere assunto dal Giudice.

Visto quanto prendere, se ne conclude che l’art. 170 CC non è applicabile nell’ambito delle procedure di modifica delle sentenze di divorzio e una prova a futura memoria per essere ammissibile deve adempiere i requisiti previsti dall’art. 158 CPC.


Data modifica: 16/08/2017

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